IN ADEPP LA PRESIDENZA È A VITA?
Il principio generale dell’ordinamento giuridico, credo, debba valere anche per le associazioni.

Dall’Ansa apprendiamo che: L’Assemblea dell’Adepp, l’associazione degli Enti di previdenza privati e privatizzati, a cui sono iscritti oltre 1,6 milioni di professionisti (e che, nel complesso, stando alle ultime rilevazioni della Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, amministra un patrimonio da 124,7 miliardi al 31 dicembre 2024, ndr) ha deciso di procedere alla revisione dello statuto, eliminando il limite dei mandati per la presidenza, nonché procedendo ad aggiornamenti sulle politiche dell’organismo, con l’integrazione dei pilastri di previdenza complementare e sanità integrativa, al potenziamento della struttura e all’adattamento tecnico del testo ai tempi attuali. La correzione, che dovrebbe essere attuata nel mese di settembre, precederà le elezioni per il rinnovo dei vertici. L’attuale presidente dell’Adepp, il cui mandato è in scadenza la cui ricandidatura è stata sostenuta da tutti i suoi colleghi alla guida dei 19 Enti che aderiscono all’associazione. “ringrazio della fiducia, conscio dell’onore ricevuto e degli impegni da affrontare” è il commento di Oliveti.”
L’Adepp, in base all’art. 1 dello Statuto, è un’associazione degli Enti previdenziali privati, con sede in Roma e con durata a tempo indeterminato. L’art. 11 disciplina l’elezione e le funzioni del presidente dell’Adepp che dura in carica 3 anni e può essere rieletto consecutivamente due volte, il che significa 3
mandati di 3 anni e, quindi, 9 anni.
L’attuale Presidente dott. Alberto Oliveti è stato eletto per il primo triennio il 16.12.2015, rieletto il 13.12.2018 e, nuovamente acclamato alla presidenza, il 14.12.2021 ed ha già fruito di una prorogatio per il 2025, dato che dopo la naturale scadenza del mandato a dicembre 2024 ben nove Casse avevano nel periodo successivo la elezione dei propri organi elettivi.
Dul portale delle Associazioni a cura dell’avv. Nicola Ferrante: si legge: “Durata delle Cariche Associative Sappiamo che nell’ambito di tutti gli enti no profit le principali cariche associative sono il presidente e i consiglieri, cioè le persone che vanno a comporre il Consiglio Direttivo dell’associazione, votate dall’assemblea dei soci.
Ci si chiede spesso per quanto tempo queste persone possano restare in carica, e se possano essere rielette.
In generale non è possibile prevedere cariche a vita, o per tempi molto lunghi.
Infatti, questo sarebbe in palese contrasto con il principio della democraticità della struttura, che è alla base di ogni ente associativo, e che lo distingue come tale. Inoltre, per godere delle agevolazioni fiscali sull’attività a pagamento svolta verso i soci, la legge tributaria richiede che il predetto principio sia sempre rispettato.
Per le normali associazioni, ad esempio culturali, consigliamo di prevedere una durata delle cariche sociali tra uno e i tre anni. È comunque possibile prevedere una durata maggiore, ad esempio cinque anni.
Diversamente, per le associazioni che sono iscritte nei registri speciali, come associazioni di volontariato o onlus, sono previsti limiti più rigidi, fissati dagli uffici che controllano i requisiti di queste associazioni. In tali casi il limite di durata per le cariche associative è quasi sempre di tre anni.
In tutti i casi, e per tutti i tipi di associazione, può comunque essere previsto che i soci che ricoprono una determinata carica associativa possano ricandidarsi, ed essere rieletti, alla stessa carica.”
L’eliminazione dei mandati per la presidenza confligge con l’ordinamento giuridico.
Se per tutti gli aderenti all’Adepp vi sono limiti dei mandati, perché si vuole costruire un regno per la presidenza dell’Adepp?
Forse che tra gli attuali presidenti delle varie Casse non si trova un sostituto di pari competenza?
Forse che tra le donne ai vertici delle Casse non si trova il sostituto?
Propongo Marisa Annunziata, la Presidente di Cassa Forense, ma anche Tiziana Stallone, attuale Vice presidente vicario.
La Corte costituzionale (con la sentenza n. 173/2019) ha affermato che il limite ai mandati è un principio generale dell’ordinamento giuridico, che è previsto sia per le cariche pubbliche (ad esempio per il CSM e paradossalmente per lo stesso CNF) sia per gli ordini professionali (agronomi, piscologici, commercialisti, ecc.).
In secondo luogo, la scelta di limitare l’accesso di alcuni soggetti alla carica di consigliere deve ritenersi un presidio per garantire l’uguaglianza di accesso alle cariche elettive, posto che tale uguaglianza sarebbe compromessa in radice qualora una competizione “possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due (o più mandati) consecutivi la carica (…) e abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte dell’elettorato”; al contrario il divieto del terzo mandato consecutivo garantisce il ricambio e l’ingresso di “forze fresche”, evitando “l’emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza”, l’appannamento dell’ “autorevolezza” della professione forense, la cui funzione costituzionale è intimamente connessa alla effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.). In terzo luogo, i poteri attribuiti dal legislatore ai Consigli forensi (enti di diritto pubblico a carattere associativo) e la natura di essi, qualificabili come espressione di funzioni pubblicistiche (dalla vigilanza alla tenuta degli albi), si informano al principio di imparzialità e trasparenza della Pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), rispetto al quale il divieto del terzo mandato è del tutto conforme. concludendo che è del tutto ragionevole l’applicazione immediata del divieto del terzo mandato consecutivo a chi abbia già espletato i due precedenti consecutivi mandati e quindi la sua applicabilità alle competizioni
elettorali successive al 2017.
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