Competenza su previdenza al giudice ordinario
Accolto il ricorso di Enpam sui contributi dei medici specialisti esterni.
La Corte di cassazione ha tolto le ultime speranze alle strutture accreditate con il SSN che erano in contenzioso con l’Enpam. Con un’ordinanza delle Sezioni unite civili (n. 2048/2025 del 29 gennaio 2025), la Corte ha stabilito che la competenza a decidere non spetta al Tar ma al giudice civile.
La questione è stata cioè definitivamente rimessa ai Tribunali ordinari, che già a Roma, Milano, Catania, Brescia e Torino si sono espressi complessivamente con sette sentenze, tutte favorevoli all’Enpam.
Sopravviveva un’unica sospensiva del Tar del Lazio, che ora è definitivamente priva di valore anche per la società che l’aveva ottenuta.
La questione riguardava il nuovo contributo Enpam del 4 per cento dovuto alla gestione previdenziale dei medici e odontoiatri specialisti esterni. Sebbene ad oggi la maggior parte delle strutture private accreditate con il Ssn abbia pagato il dovuto, la decisione della Cassazione rappresenta un segnale inequivocabile per quelle che non si sono ancora messe in regola.
La Cassazione è comunque andata oltre la specifica questione contributiva dell’Enpam. “La controversia” che ha “ad oggetto diritti e obblighi riferibili ai rapporti previdenziali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario”, hanno affermato espressamente le Sezioni unite.
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