Più tempo per l’aggiornamento dei tecnici in acustica
Un importante risultato conseguito dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri col supporto di diversi Ordini territoriali.

Con l’emanazione del D.lgs 17 febbraio 2017, n. 42, è stato istituito l’Elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di Tecnico competente in acustica, sulla ba-se dei dati inseriti dalle regioni o province autonome. Tali Tecnici hanno l’obbligo di ag-giornamento professionale tramite la partecipazione, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni, pena la sospen-sione temporanea del tecnico dall’elenco per sei mesi. Se poi il tecnico al termine della sospensione non provvede a documentare il dovuto rispetto degli obblighi di formazione, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall’elenco.
In occasione dell’avvicinarsi della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, anche su sollecitazione di alcuni Ordini territoriali, ha rappresentato in di-verse sedi il rischio per molti Tecnici di incorrere in un provvedimento di sospensione e probabilmente di cancellazione, in quanto impossibilitati a rispettare i citati obblighi di aggiornamento. Il quinquennio 2018–2023, infatti, è stato segnato dall’emergenza pan-demica da Covid-19 che ha rarefatto, se non azzerato, per un lungo periodo di tempo, l’offerta di aggiornamento professionale nel settore, rendendo particolarmente difficolto-so, se non impossibile, raggiungere il tetto delle 30 ore di aggiornamento e soprattutto poterlo perfezionare distribuendolo almeno su un triennio.
Per scongiurare la sospensione, se non addirittura la cancellazione, dall’Elenco di un gran numero di Tecnici di comprovata esperienza, il Consiglio Nazionale, anche con il supporto di alcuni Ordini territoriali (tra i quali, in particolare, quelli di Latina, Frosinone, Roma, Rieti, Viterbo e Vercelli), si è attivato per ottenere una estensione, o al limite una proro-ga, dei termini di scadenza per l’assolvimento del suddetto obbligo.
Il risultato è stato raggiunto grazie a un emendamento approvato dalla Camera dei De-putati in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.215 (il cosiddetto “Milleproroghe”). Tale emendamento ha inserito all’articolo 12 del dl il comma 6-octies, il quale dispone l’estensione del termine da 5 a 8 anni, scongiurando il rischio per molti di essi di essere sospesi e/o cancellati dall’Elenco.
“Esprimiamo soddisfazione – afferma Remo Giulio Vaudano, Vice Presidente Vicario del CNI – per l’accoglimento della richiesta sollevata da diversi colleghi, molto preoccupati delle eventuali pesanti conseguenze per chi non fosse riuscito a completare l’aggiornamento nei tempi previsti dalle norme. Al tempo stesso auspichiamo che si pos-sano rivedere anche altre parti del D.Lgs. 42/2017, di cui continueremo a proporre nelle sedi opportune le relative modifiche e aggiornamenti”.
Il provvedimento di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.215 è stato appro-vato definitivamente al Senato lo scorso 21 febbraio 2024 ed è in attesa di essere pubbli-cato a brevissimo sulla Gazzetta Ufficiale.
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