Anno: XXV - Numero 85    
Giovedì 16 Maggio 2024 ore 13:00
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PROFESSIONISTI GARANTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI.

La delega fiscale appena approvata dal Parlamento promette di assumere professionisti come certificatori del rischio fiscale.

PROFESSIONISTI GARANTI TRA FISCO E CONTRIBUENTI.

Un ruolo attivo, pieno di responsabilità, soprattutto nell’evoluzione della cooperative compliance. La riforma punta sulla capacità dei professionisti “qualificati” per garantire l’affidabilità del contribuente attraverso la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale al fine di ridurre, o escludere, le sanzioni tributarie amministrative per tutti i rischi di natura fiscale.

Obiettivi dei ”Professionisti qualificati”

  • Avvicinamento tra utile civilistico e reddito fiscale, “in alcuni casi”, se, in alternativa alla verifica, attestano la correttezza delle basi imponibili dichiarate;
  • Introduzione della certificazione per il rischio fiscale, anche in ordine alla conformità ai principi contabili;
  • Azzeramento delle sanzioni per violazioni non fraudolente;
  • Riduzione di almeno due anni dei termini di accertamento; previsti dall’articolo 43, comma 1, del DPR 29.09.1973, n. 600, e dall’articolo 57, comma 1, del DPR 26.10.1972, n. 633.
  • Concessione d’istituti speciali di definizione, se attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti.

La certificazione

La certificazione di cui alla delega si riferisce ai sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche con riguardo alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo delle autorità fiscali. In questo modo si prevede una riduzione di almeno due anni dei periodi di scadenza dell’attività di valutazione.

Vantaggi fiscali con la certificazione di “professionisti qualificati”:

  1. a) l’esclusione delle sanzioni fiscali per tutti i rischi di natura fiscale;
  2. b) l’esclusione delle sanzioni penali fiscali;
  3. c) la riduzione di almeno due anni, rispetto agli attuali cinque, dei termini di scadenza dell’attività di valutazione;
  4. d) l’esclusione o la riduzione delle sanzioni (amministrative e fiscali) in caso di segnalazione di un possibile rischio fiscale da parte delle imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime di compliance collaborativa.

 

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