Il viaggiatore non può essere obbligato a rinunciare al suo diritto al rimborso in denaro
Questo comunque non impedisce all’organizzatore del viaggio di proporre un buono (voucher - 3), che il viaggiatore può decidere di accettare o meno.
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Una sentenza della Corte europea di Giustizia (1) ha stabilito che il viaggiatore non può essere obbligato a rinunciare al suo diritto al rimborso in denaro. Secondo una direttiva europea (2), i viaggiatori non possono – in base a norme nazionali che recepiscono questa direttiva – rinunciare al diritto al rimborso.
L’epidemia di Covid-19 e l’impatto straordinario che ha prodotto sul settore turistico non giustificano una deroga all’obbligo dell’organizzatore del viaggio di rimborso dopo la risoluzione del contratto.
Quando c’era il Covid-19, la legge italiana, violando il diritto europeo ha obbligato i viaggiatori ad accettare voucher invece di denaro. Alcuni rimborsi ancora oggi che l’epidemia non è più tale, devono essere effettuati. Alcuni organizzatori di viaggi hanno rimborsato solo dopo sentenze giudiziali: avevano sperato che la complessità di un ricorso in giudizio avrebbe indotto molti viaggiatori/creditori a rinunciare al loro diritto.
Questa sentenza della Corte europea di Giustizia mette un punto fermo: l’errore fatto durante l’epidemia di Covid 19 non può e non deve essere reiterato – finché le norme europee sono tali – in nessuna simile occasione.
Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc
2 – articolo 23 della direttiva 2015/2302, precisato anche dalla raccomandazione 2020/648 della Commissione Europea
3 – articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2015/2302
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