Condòmini e pandemia L’intervento in assemblea a mezzo rappresentante, non può essere vietato.
Ci sono, però, in tema di delega, altri interrogativi
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I più comuni: la delega che forma deve avere? I condòmini possono farsi rappresentare dall’amministratore? Quante deleghe possono essere conferite a un singolo soggetto? E i rapporti tra rappresentante intervenuto in assemblea e condòmino rappresentato come devono essere disciplinati?
La materia è regolata dal novellato articolo 67 disp. att. codice civile – norma definita inderogabile dal successivo art. 72 – il quale, al primo comma, dispone che «ogni condòmino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta», aggiungendo che, «se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale». La disposizione aggiunge che «all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea». Prima della riforma, invece, l’articolo in questione si limitava a stabilire che ogni condòmino potesse «intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante». Il legislatore della riforma ha chiarito, quindi, alcuni aspetti importanti che consentono di rispondere ai primi tre interrogativi posti. Così si può affermare che la delega deve necessariamente rivestire forma «scritta»; che possibilità di farsi rappresentare dall’amministratore è assolutamente esclusa; quanto al numero di deleghe che possono essere conferite al singolo soggetto, che «il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale» nei condominii formati da più di venti condòmini. Resta l’ultimo quesito: la disciplina applicabile ai rapporti tra il rappresentante in assemblea e il condòmino rappresentato. Tali rapporti devono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato.
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