Un superbonus in trasparenza
Trenta giorni di tempo per l’ok. È quanto emerge dalla sentenza 8968/21, pubblicata dalla sezione seconda bis del Tar Lazio
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Il comune deve sbrigarsi a tirar fuori il fascicolo con la licenza edilizia a suo tempo concessa per il rifacimento del tetto dello stabile: vuole vederlo il proprietario dell’immobile al piano di sotto, che intende ristrutturare l’appartamento con il superbonus 110%. E gli incentivi così generosi per l’efficienza energetica non resteranno in vigore in eterno. L’istante, dunque, risulta titolare di un interesse diretto, concreto, attuale e pure strumentale all’ostensione dei documenti richiesti all’amministrazione. È quanto emerge dalla sentenza 8968/21, pubblicata dalla sezione seconda bis del Tar Lazio.
Il ricorso della signora è accolto perché risulta illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dall’ente locale sulla domanda inviata via Pec all’ente, con tanto di ricevuta automatica dal protocollo: un’istanza avanzata in base alla legge sulla trasparenza amministrativa, la 241/90, e al dpr 184/06, il regolamento sull’accesso agli atti degli enti pubblici. La proprietaria dell’appartamento di sotto sta per dare inizio ai lavori di cui all’articolo 119, commi 1 e 1 bis, del decreto legge 34/2020, il cosiddetto “dl rilancio”. Ma per farlo deve presentare i documenti sullo stato dell’arte. E ha bisogno di vedere tutta la documentazione amministrativa che risale al lontano 1977, quando la madre dell’attuale proprietario del piano di sopra ottenne dal Comune la concessione per sostituire il tetto di legno con una copertura in cemento armato. E quindi il progetto, i grafici, la relazione tecnica: tutto. Non c’è dubbio che ne abbia diritto. L’interesse è diretto, in quanto correlato alla sfera individuale; concreto, perché i dati da acquisire servono per essere ammessi all’agevolazione; attuale, anzi urgente, laddove i benefici fiscali risultano comunque temporanei. E risulta pure strumentale: sul piano soggettivo, dal momento che la situazione della signora merita tutela dall’ordinamento; sotto il profilo oggettivo, visto che i documenti servono a veicolare le informazioni richieste dalle autorità.
Nella fattispecie, insomma, emergono sia la legittimazione della signora a presentare l’istanza sia l’interesse ad accedere al fascicolo con i documenti del titolo edilizio: pesa la contiguità dell’appartamento della richiedente con l’immobile del controinteressato, dunque la circostanza che vivano fianco a fianco. Ma anche la connotazione strumentale della domanda per l’ostensione del progetto, dei grafici e della relazione tecnica. Secondo la giurisprudenza dei Tar e del Consiglio di Stato l’amministrazione deve consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che riguardano la situazione giuridica tutelata. E perché la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano oppure vi interferiscono in quanto la ledono o ne diminuiscono gli effetti. Il tutto in base sia a quanto sostiene l’istante sia alla luce di un esame oggettivo. La proprietaria dell’appartamento, dunque, ha diritto non soltanto a visionare il materiale necessario al Superbonus 110% ma anche a farsene le copie. I giudici, fra l’altro, sottolineano «l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta». Il diritto all’accesso ai documenti amministrativi, d’altronde, non serve soltanto a far causa a qualcuno ma consente ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare i propri interessi giuridici. I trenta giorni a disposizione del Comune per adempiere partono dalla comunicazione della sentenza del Tar o dalla notifica della decisione. All’ente non resta che provvedere e pagare le spese di lite.
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