Cade il mito dell’incompatibilità della professione forense con il lavoro dipendente
Il 27 ottobre 2021 il Governo ha approvato il decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
In particolare, l’art. 27 prevede che:
ART. 27.
(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR)
- Al del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 1 dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
“7-bis.1 Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio.
7-bis.2. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all’iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza.”;
- b) all’articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola “regioni” sono aggiunte le seguenti: “province, città metropolitane e”, e dopo le parole “Ministro del lavoro e delle politiche sciali” sono aggiunte le seguenti “e del Ministro per le disabilità”;
- c) all’ articolo 9, comma 1, le parole “e degli enti locali” sono soppresse e le parole “, nel numero massimo complessivo di mille unità” sono sostituite dalle seguenti: “nel numero minimo di mille unità”.
Tale norma viene ad incidere, pesantemente, sull’art. 18 “incompatibilità” della legge 31.12.2012 n. 247 e con l’art. 6 del vigente Codice Deontologico Forense.
L’art. 18 della legge 247/2012 alla lettera d) prevede, infatti, l’incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario a lavoro limitato.
L’art. 6 del vigente Codice Deontologico Forense prevede invece che l’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’Albo e che l’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.
Sin qui i vertici dell’avvocatura italiana non hanno voluto affrontare e risolvere il problema dell’avvocato monocommittente che ora può trovare una rapida soluzione stante la previsione legale di cui sopra.
Questo dimostra che la legislazione precede il sentiment dell’avvocatura italiana che non potrà, apicali compresi, che rincorrere gli eventi.
Da Diritto e Giustizia
Altre Notizie della sezione
L’organizzazione del personale resta materia del contratto.
10 Luglio 2026Confintesa: organizzazione del personale regolata dal contratto, no a vincoli esterni sulle assegnazioni negli uffici giudiziari.
Irma Conti marcerà con la Camera Penale di Roma?
09 Luglio 2026La protesta contro le criticità della Sorveglianza riapre gli interrogativi sul ruolo della garante e sul suo silenzio.
Maiello in corsa per la presidenza Ucpi
08 Luglio 2026Ma è la figura giusta per la transizione?
