Smart working, congedi e bonus baby-sitter
Nell'approfondimento della Fondazione Studi CdL l'analisi delle misure previste, le condizioni per fruirne e i dubbi applicativi
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Con l’approfondimento del 16 marzo 2021 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si sofferma ad analizzare i principali interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena contenuti nel decreto-legge n. 30/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62, in vigore dal 13 marzo 2021 e le criticità applicative riscontrate. Nel documento si riepilogano tutte le misure cui possono fruire i genitori nei casi di sospensione delle attività scolastiche, di infezione o quarantena dei loro figli: dallo smart working ai congedi parentali Covid-19 per figli under 14, passando per i congedi non retribuiti per figli tra i 14 e i 16 anni e bonus baby-sitting per autonomi, co.co.co, medici e infermieri. Per ogni caso specifico l’approfondimento chiarisce le condizioni per la fruizione delle misure di sostegno previste ponendo l’attenzione anche sui principali dubbi applicativi, in particolare dell’articolo 2 del decreto. Al primo comma, infatti, viene riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, mentre il secondo comma prevede l’alternativa fruizione dei congedi per i genitori e bonus baby-sitting “nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile”. Per gli esperti il momento in cui deve scrutinarsi tale opzione e la determinazione delle condizioni per le quali la prestazione non può essere svolta in modalità agile risulta abbastanza critico.
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