Anno: XXV - Numero 86    
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Com’è cambiata la legge sui condomìni

Nella legislazione emergenziale si sono infilate (più o meno giustificatamente) due modifiche, non transitorie, alla normativa condominiale (entrambe nel D.L. 14.8.’20 n. 104 come convertito).

Com’è cambiata la legge sui condomìni

La prima. Si è stabilito che le delibere assembleari per lavori riguardanti il Superbonus 110% ed il loro finanziamento nonché per le cessioni di credito o lo sconto in fattura “sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo dell’edificio”. In sostanza, si è facilitato il varo di tali delibere e stabilito per le stesse un quorum certo.

La seconda. Si è stabilito che le assemblee condominiali (ma nessuna nor-mativa anti Covid vieta quelle in presenza, purchè si osservi il distanziamento interpersonale) possono tenersi con modalità a distanza “anche ove non espressamente prevista dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condòmini”. La norma parla, come visto, “di tutti i condòmini”, ed è quindi chiarissima, per cui – secondo l’antico broccardo in claris non fit interpretatio – di essa non è possibile interpretazione alcuna, tantopiù con accompagnamento di ginnici esercizi interpretativi. “Tutti i condòmini” significa “tutti i condòmini” e quindi tutti i partecipanti al condominio. Se il legislatore avesse voluto far riferimento ai condòmini presenti in una data assemblea, lo avrebbe scritto.

La stessa norma prevede altresì che nella convocazione dell’assemblea debba essere indicata la piattaforma elettronica da utilizzare ed anche, naturalmente, l’ora della riunione. Si stabilisce da ultimo che il verbale assembleare di un’assemblea a distanza (e solo in questo caso), sottoscritto da presidente e segretario, deve essere trasmesso a tutti i condòmini con le modalità fissate per la convocazione.

Resta solo da confermare che, allo stato, non esiste alcun divieto di tenere le assemblee in presenza, osservato il distanziamento, come già detto. E che l’adesione dei condòmini all’adozione della modalità elettronica di svolgimento dell’assemblea deve essere manifestata per iscritto e personalmente (non per delega anche assembleare, in sostanza), trattandosi di rinuncia a tempo indeterminato (come sarà nella maggior parte dei casi) all’applicazione del Regolamento, che non prevede per le assemblee la modalità elettronica (differentemente, non vi sarebbe problema alcuno).

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