Superbonus 110%, il caso parrocchie
Novità importante introdotta dal Decreto, oltre all’aliquota maggiorata, è la possibilità di optare – in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale – per un contributo anticipato sotto forma di sconto
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Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Novità importante introdotta dal Decreto, oltre all’aliquota maggiorata, è la possibilità di optare – in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale – 1) per un contributo anticipato sotto forma di sconto (c.d. “sconto in fattura”) dai fornitori dei beni e dei servizi o, in alternativa, 2) per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito. La cessione del credito, come previsto dall’art. 121 del Decreto, può avvenire anche a stati avanzamento lavori (SAL), che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo SAL, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo. In particolare, il Superbonus 110% spetta per le spese sostenute a fronte di interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.
Il Superbonus 110% si applica poi agli interventi effettuati da: a) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni b) condomìni c) IACP (anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022) d) Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore e) associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori eseguiti ai locali adibiti a spogliatoi).
Emerge chiaro, dall’elenco, il vuoto normativo (inspiegabile, sotto il profilo degli scopi stessi che l’agevolazione persegue) di non aver previsto che possano giovarsi del superbonus le parrocchie (le quali, oltretutto, dopo l’Accordo Italia-Santa Sede del 18.12.1984 e la legge n. 222/1985 godono tutte – com’è noto e sia pure subordinatamente ad alcun adempimento – della personalità giuridica civile). Quanto sopra a meno non si vogliano ritenere le parrocchie fra gli “enti” di cui all’art. 4 del Decreto Ministro Sviluppo economico prot. 159844 del 6.8.’20 (in attesa di andare in Gazzetta). In ogni caso, sarebbe indispensabile un chiarimento.
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