Anno: XXV - Numero 80    
Giovedì 9 Aprile 2024 ore 13:00
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Le Comunità Energetiche Rinnovabili: incentivi

CER: che cos’è?

Le Comunità Energetiche Rinnovabili: incentivi

 

CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), sono insiemi di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse amministrazioni comunali, cooperative, enti di ricerca, enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi nella comunità.

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:

Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120 €/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.

Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

Tariffa incentivante

La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da un CER è costituita da una parte fissa ed una variabile.

Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile

La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto; la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia.

La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).

Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nelle Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:

  • +4€/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
  • +10€/MWh, per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

 

Corrispettivo di valorizzazione ARERA

Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa.

Modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA

La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il portale informatico messo a disposizione dal GSE.

Contributo PNRR

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

  • 500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 100 €/kW, per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 050 €/kW, per impianti di potenza a 600 kW e fino a 1.100 kW.

Requisiti

L’impianto deve:

  • Essere di nuova realizzazione o un potenziamento di impianto esistente;
  • Avere una potenza non superiore a 1MW;
  • Essere ubicato in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  • Avere data di avvio dei lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo;
  • Disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
  • Essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione CER o di Gruppi di autoconsumatori di cui l’impianto farà parte;
  • Entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data si ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026;
  • Rispettare i requisiti sugli impianti di produzione ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e dal tagging climatico;
  • Essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivata

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • Fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo;
  • Acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
  • Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • Connessione alla rete elettrica nazionale;
  • Studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  • Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
  • Direzione lavori e sicurezza;
  • Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.

Modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR

Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo a seguito dell’apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il portale informatico.

Sono ammesse le richieste esclusivamente per impianti per i quali non sono stati avviati i lavori di realizzazione.

Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile (es. ordine delle attrezzature, avvio dei lavori di costruzione). L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata entro il 31 marzo 2025 dal soggetto beneficiario che sostiene l’investimento per la realizzazione o per il potenziamento dell’impianto:

  • Nel caso di una CER, il soggetto beneficiario è la medesima CER o un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER;
  • Nel caso di un Gruppo di autoconsumatori, il soggetto beneficiario è il legale rappresentante dell’edificio o condominio o un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo.

Il GSE trasferisce al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) le risultanze condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenze, emana il decreto di concessione.

Al fine di perfezionare l’ammissione al finanziamento e sancire l’avvio del progetto, il soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell’atto d’obbligo.

A seguito della sottoscrizione dell’atto d’obbligo, il soggetto beneficiario può richiedere il contributo in conto capitale.

Entro 30 giorni dall’avvio dei lavori il soggetto beneficiario dovrà comunicare, attraverso il portale informatico del GSE, la data di avvio lavori.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili: cumulabilità

La tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento, non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

Accedi al link: https://bit.ly/3IUEs3J

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