No alla responsabilità oltre l'incarico
Cassazione sotto accusa: le professioni chiedono limiti chiari per evitare che il consulente diventi garante universale del contribuente.
La responsabilità professionale del commercialista torna al centro del dibattito giuridico e istituzionale. A riaccendere il confronto è l’ordinanza n. 21061 del 21 giugno 2026 della Corte di Cassazione, una pronuncia che, secondo le principali associazioni della categoria, rischia di modificare profondamente il perimetro entro cui si sviluppa il rapporto tra professionista e contribuente, ampliando in modo significativo gli obblighi di controllo e di vigilanza posti a carico del consulente fiscale.
La reazione del mondo professionale è stata immediata e particolarmente compatta. ADC – Sindacato Nazionale Unitario, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ungdcec), Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc) e Associazione Nazionale Commercialisti (Anc) hanno espresso forti perplessità rispetto all’impostazione seguita dalla Suprema Corte, denunciando il rischio di una progressiva trasformazione del commercialista da consulente qualificato a garante generale della correttezza fiscale del cliente.
Una prospettiva che, secondo le organizzazioni rappresentative della categoria, finirebbe per alterare la natura stessa della prestazione professionale, tradizionalmente configurata come obbligazione di mezzi e non di risultato.
Il caso da cui prende origine la vicenda giudiziaria appare, per certi aspetti, emblematico. Il contribuente aveva gestito autonomamente la propria attività di fatturazione, adottando una particolare interpretazione dell’articolo 15 del Dpr 633 del 1972. A seguito di un accertamento fiscale e delle conseguenti contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente aveva richiesto al proprio consulente il risarcimento dei danni subiti, quantificati in oltre 50 mila euro.
Nei precedenti gradi di giudizio la responsabilità del professionista era stata esclusa. I giudici di merito avevano infatti evidenziato come il commercialista non potesse essere chiamato a rispondere di decisioni assunte autonomamente dal cliente, soprattutto in assenza di elementi tali da rendere riconoscibili anomalie o irregolarità attraverso gli ordinari controlli professionali.
Una ricostruzione fondata su un principio consolidato: la diligenza richiesta al professionista, prevista dall’articolo 1176, secondo comma, del Codice civile, non può trasformarsi in un’attività investigativa permanente né in un controllo sistematico e generalizzato su tutte le operazioni effettuate dal contribuente.
È proprio questo punto che oggi alimenta il confronto.
Secondo ADC, Ungdcec e Aidc, la lettura proposta dalla Cassazione rischia di estendere in modo significativo gli obblighi gravanti sul consulente, attribuendogli una sorta di funzione di supervisione continua sulle attività del cliente.
Una prospettiva che le associazioni giudicano pericolosa sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello operativo.
«Il commercialista non può essere considerato un baluardo giuridico chiamato a proteggere il contribuente dalle conseguenze di ogni sua scelta. L’incarico professionale resta un’obbligazione di mezzi, fondata sul diligente svolgimento delle attività affidate, e non può trasformarsi in una polizza assicurativa gratuita a beneficio del cliente», hanno dichiarato congiuntamente Gianluca Tartaro, presidente di ADC, Francesco Cataldi, presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e Andrea Biekar, presidente dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti.
Dietro questa presa di posizione vi è una questione che riguarda non soltanto il contenzioso oggetto della pronuncia, ma il ruolo stesso delle professioni economico-giuridiche nell’attuale sistema tributario.
Negli ultimi anni, infatti, il legislatore ha progressivamente attribuito ai professionisti una funzione sempre più rilevante nei processi di compliance fiscale. Commercialisti, consulenti e intermediari sono diventati interlocutori fondamentali dell’Amministrazione finanziaria, svolgendo attività che vanno dalla predisposizione delle dichiarazioni fiscali agli adempimenti telematici, dall’assistenza nei controlli tributari alla certificazione di specifiche operazioni.
Parallelamente, però, si è registrato un ampliamento delle responsabilità che accompagna questa crescente centralità.
È proprio tale evoluzione che oggi suscita le maggiori preoccupazioni.
Le associazioni professionali sottolineano come esista una differenza sostanziale tra l’obbligo di svolgere con competenza e diligenza le attività affidate e l’attribuzione di una responsabilità per ogni conseguenza derivante da comportamenti autonomi del contribuente.
Il professionista, spiegano, può essere chiamato a rispondere degli errori commessi nell’esecuzione dell’incarico ricevuto. Diverso è il caso in cui il cliente adotti autonomamente interpretazioni, decisioni operative o comportamenti che sfuggono alla sfera di controllo del consulente.
La distinzione non è meramente teorica.
Nella pratica professionale quotidiana il commercialista opera sulla base delle informazioni ricevute dal cliente e dei documenti messi a sua disposizione. Egli non dispone normalmente di poteri ispettivi, coercitivi o sostitutivi che gli consentano di verificare in modo diretto e continuo la correttezza di ogni operazione economica realizzata dall’assistito.
Pretendere una responsabilità estesa anche a tali fattispecie significherebbe, secondo le organizzazioni della categoria, attribuire al professionista obblighi impossibili da adempiere e incompatibili con la natura stessa dell’incarico professionale.
La posizione è stata ribadita con forza dai presidenti delle tre associazioni.
«I professionisti sono tenuti a svolgere con competenza e diligenza le prestazioni ricevute, ma non possono essere chiamati a verificare ogni informazione o operazione prodotta direttamente dal cliente, soprattutto in assenza di anomalie rilevabili attraverso gli ordinari controlli professionali».
Un principio che, a giudizio delle associazioni, dovrebbe rappresentare il punto di equilibrio tra tutela del contribuente e sostenibilità dell’attività professionale.
La questione assume particolare rilevanza anche alla luce del crescente contenzioso che coinvolge i professionisti.
Sempre più frequentemente, infatti, il commercialista viene chiamato in causa dai propri assistiti per ottenere il ristoro delle conseguenze economiche derivanti da contestazioni fiscali, sanzioni amministrative o recuperi tributari.
Si tratta di una tendenza che l’Associazione Nazionale Commercialisti aveva già denunciato nei mesi scorsi.
Nel comunicato diffuso il 30 aprile scorso, l’Anc aveva parlato esplicitamente di una «escalation giurisprudenziale» capace di ampliare progressivamente il perimetro delle responsabilità professionali.
Una deriva che, secondo il presidente Marco Cuchel, rischia di trasformare il commercialista in un «garante universale della posizione fiscale del cliente».
L’espressione utilizzata dall’Anc sintetizza efficacemente il timore diffuso nella categoria.
Se ogni errore fiscale, indipendentemente dalla sua origine, potesse essere ricondotto alla responsabilità del consulente, verrebbe meno la distinzione tra chi assume una decisione e chi fornisce assistenza professionale.
In altre parole, il professionista diventerebbe il soggetto chiamato a sopportare economicamente le conseguenze di comportamenti altrui.
Una prospettiva che solleva rilevanti interrogativi anche sotto il profilo assicurativo.
Le associazioni evidenziano infatti come molte delle conseguenze economiche derivanti dalle sanzioni tributarie non siano assicurabili.
Questo significa che eventuali condanne potrebbero incidere direttamente sul patrimonio personale del professionista, determinando una crescente esposizione economica e rendendo sempre più difficile l’esercizio della professione.
Il tema della non assicurabilità delle sanzioni tributarie dirette rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’intera questione.
Se il professionista può essere chiamato a risarcire danni derivanti da violazioni compiute dal cliente, senza la possibilità di trasferire tale rischio al mercato assicurativo, il risultato è un aggravamento significativo dell’incertezza economica e giuridica.
Da qui la richiesta, avanzata con forza dalle associazioni, di un intervento legislativo chiarificatore.
L’obiettivo non è ridurre il livello di responsabilità della categoria, precisano i rappresentanti delle professioni, ma definire in maniera più chiara e proporzionata i confini delle rispettive responsabilità.
Secondo ADC, Ungdcec, Aidc e Anc occorre distinguere in modo netto tra gli errori direttamente riconducibili all’attività del consulente e quelli derivanti da informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dal cliente.
Una distinzione che appare tanto più necessaria in un contesto normativo caratterizzato da crescente complessità.
Il sistema tributario italiano è oggi composto da migliaia di disposizioni, interpretazioni amministrative, documenti di prassi e orientamenti giurisprudenziali spesso non sempre coerenti tra loro.
In questo scenario il professionista svolge una funzione essenziale di mediazione tecnica e interpretativa.
Tuttavia, proprio la complessità del quadro normativo rende difficile immaginare che possa essere chiamato a garantire in modo assoluto la correttezza di ogni comportamento adottato dal contribuente.
Il dibattito aperto dalla pronuncia della Cassazione va dunque oltre il singolo caso.
In gioco vi è il modello stesso di responsabilità professionale che il sistema intende adottare.
Da una parte vi è l’esigenza di garantire ai contribuenti un elevato livello di tutela e di affidamento nei confronti dei consulenti.
Dall’altra emerge la necessità di evitare che tale tutela si traduca in una responsabilità oggettiva o quasi oggettiva del professionista.
Le associazioni ritengono che il punto di equilibrio debba essere individuato nella proporzionalità.
La responsabilità deve essere commisurata all’incarico ricevuto, ai poteri effettivamente esercitabili e alle attività concretamente svolte.
Diversamente, il rischio è quello di scaricare sul professionista responsabilità che dovrebbero restare in capo a chi ha assunto le decisioni o prodotto le informazioni da cui deriva l’irregolarità contestata.
La questione riguarda anche il rapporto fiduciario tra cliente e consulente.
Un sistema che attribuisce al professionista il ruolo di garante universale potrebbe incentivare comportamenti opportunistici, spingendo alcuni contribuenti a tentare di trasferire sui propri consulenti le conseguenze economiche di errori o scelte autonome.
Le stesse associazioni parlano apertamente del rischio che i commercialisti vengano utilizzati come «capri espiatori» degli errori altrui o come strumenti di compensazione economica nei contenziosi tributari.
Un rischio che, se non adeguatamente governato, potrebbe alterare profondamente il funzionamento del mercato professionale.
Le conseguenze potrebbero riflettersi anche sull’accesso alla professione.
L’aumento dei rischi patrimoniali e delle responsabilità potrebbe infatti scoraggiare l’ingresso dei giovani professionisti o determinare un incremento significativo dei costi delle coperture assicurative.
Un fenomeno che finirebbe inevitabilmente per ripercuotersi sui contribuenti stessi attraverso l’aumento dei costi della consulenza.
Per questo motivo le associazioni chiedono al Governo e al Parlamento un intervento normativo che definisca criteri certi, prevedibili e coerenti con la natura dell’attività professionale.
L’obiettivo è evitare interpretazioni che, pur animate dall’intento di rafforzare la tutela del contribuente, finiscano per produrre effetti distorsivi.
«La tutela dell’affidamento del contribuente è un valore. Lo sono altrettanto la certezza del diritto, la proporzionalità delle responsabilità e la necessità di evitare che il professionista diventi, ancora una volta, l’assicuratore di ultima istanza di errori e violazioni non propri», ha sottolineato il presidente dell’Anc Marco Cuchel.
È una riflessione che investe il rapporto tra professioni, giustizia e sistema economico.
In un contesto nel quale ai professionisti vengono affidate funzioni sempre più complesse e rilevanti, la definizione di confini chiari della responsabilità rappresenta una condizione essenziale per garantire certezza del diritto, sostenibilità economica e corretto funzionamento del sistema tributario.
La pronuncia della Cassazione ha dunque riaperto un confronto destinato a proseguire nei prossimi mesi.
Da un lato la giurisprudenza continua a interrogarsi sul livello di tutela che deve essere garantito ai contribuenti. Dall’altro il mondo professionale rivendica il diritto a operare all’interno di regole chiare e proporzionate.
La sfida sarà trovare un punto di equilibrio che consenta di tutelare l’interesse pubblico senza trasformare il consulente fiscale in un soggetto chiamato a rispondere di tutto e per tutti.
Perché una responsabilità senza limiti non rafforza necessariamente le garanzie del sistema. Può, al contrario, generare incertezza, contenzioso e sfiducia, compromettendo proprio quel rapporto di collaborazione tra contribuente e professionista che rappresenta uno dei pilastri fondamentali della moderna amministrazione fiscale.
Documenti Ufficiali ordinanza cassazione 21061 depositata 21.06.26 testo integrale
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