Anno: XXV - Numero 77    
Lunedì 6 Maggio 2024 ore 13:00
Resta aggiornato:

Home » Farmacisti. Ecm: nuove scadenze per recupero crediti.

Farmacisti. Ecm: nuove scadenze per recupero crediti.

Zorgno (Commissione Ecm): in arrivo sanzioni. Gli strumenti per evitarle

Farmacisti. Ecm: nuove scadenze per recupero crediti.

Il triennio formativo è in scadenza: i farmacisti dovranno essere in regola con i crediti Ecm per il triennio 2014-16. Per il triennio 2017-19 si profila uno slittamento di sei mesi

Mancano 15 giorni o poco più. Dopodiché gli iscritti agli ordini delle professioni sanitarie dovranno essere in regola con i crediti Ecm, almeno per il triennio 2014-16. Per il triennio 2017-19 si profila uno slittamento di sei mesi. In ogni caso, gli ordini provinciali si avviano ad imporre a chi non è in regola con il fabbisogno sanzioni che, pur flessibili- vanno dall’avvertimento alla sospensione in base alla situazione personale-, prima non c’erano. Per di più, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha ventilato penalizzazioni assicurative. Resta l’imperativo di recuperare il debito formativo relativo ad entrambi i trienni 2014-16 e 2017-19 – cioè 150 crediti a triennio al netto di situazioni specifiche – usando al meglio i corsi in programma di qui a fine anno.

Tra i farmacisti come va? «Dovremmo avere a breve i resoconti per gli iscritti relativi al fabbisogno del triennio 2014-16 e su quelli, salvo proroghe improbabili, dovremo prendere provvedimenti», spiega Giovanni Zorgno, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Savona e membro per la Fofi della Commissione Nazionale Formazione Continua. «Non abbiamo ancora parametri per dire a che livello scatti la sanzione. Certo, la situazione di un collega che è sotto di due crediti è ben diversa da quella di un altro che abitualmente non si aggiorna. Per il triennio 2017-19 è invece presto per parlare. Infatti, se pure gli eventi interessati ad essere riportati sul triennio precedente sono solo quelli svoltisi entro dicembre 2021, la Commissione Nazionale Formazione Continua ha da poco indicato che sarà possibile spostare i crediti sul triennio precedente anche nel 2022 fino a tutto il 30 giugno, consapevole del fatto che al 1° gennaio la maggior parte dei crediti acquisiti in autunno non sono caricati dal sistema e ci vogliono fino a 90 giorni per l’adeguamento degli elenchi».

In teoria gli Ordini potrebbero punire da anni chi non si aggiorna. L’illecito disciplinare per la violazione dell’obbligo ECM c’è per tutte le professioni iscritte ad Albo, lo pone la legge 214/2011. L’abilitazione esplicita a sanzionare è però arrivata nel 2017 con l’Accordo Stato-Regioni “la Formazione Continua nel settore Salute”. Il 29 aprile 2019, il primo iscritto ad ordine, un dentista, è stato sospeso per 3 mesi dall’Omceo di Aosta perché non in regola e la sospensione è stata confermata in appello dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. Poi, il regolamento sui requisiti minimi approvato in base alla legge Gelli Bianco 24/2017 ha sancito che la copertura della polizza per la responsabilità civile non scatta per chi in un triennio non abbia ottenuto almeno il 70% dei crediti previsti.

Attuali opportunità – A fine 2020, era in regola con l’obbligo di aggiornamento professionale solo il 50% circa dei farmacisti. Negli ultimi 2 anni l’emergenza Covid ha spazzato via i corsi in presenza, poi ripartiti con il decreto-legge 105 del 23 luglio. Va però anche detto che la Fofi ha attivato molti eventi gratuiti a distanza: 19 nel triennio 2017-19, quest’anno 7 (segnaliamo in particolare il nuovo “One Health” sull’antimicrobico resistenza), oltre ad aver progettato 10 corsi sulla farmacia dei servizi con Fondazione CannavoÌ e patrocinio di Federfarma e principali Associazioni e SocietaÌ scientifiche nonché il webinar “Covid-19 e test diagnostici: aspetti scientifici, regolatori e operativi”, realizzato con Fondazione CannavoÌ. Ricordiamo poi i corsi per farmacisti vaccinatori Covid di quest’anno -con Fondazione Cannavò ed Istituto superiore di sanità, disponibili però solo ancora per poco sulla piattaforma EDUISS – ed il focus partito a fine ottobre su “Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: somministrazione in sicurezza nelle Farmacie”. Oltre a questi, genera crediti la lettura di pubblicazioni Fofi come il vademecum sull’attività vaccinale.

Autoformazione – Con circolare dell’11 novembre 2021 la Federazione ricorda poi come il professionista possa acquisire crediti usando materiali preparati e distribuiti da provider accreditati, nonché leggendo riviste scientifiche e capitoli di libri e di monografie non distribuiti da provider accreditati e privi di test valutativi o ancora partecipando a riunioni del Consiglio Nazionale Fofi od Assemblee degli iscritti dove si trattano temi di aggiornamento, a eventi promossi da Fofi (come FarmacistaPiù), Ordini, Associazioni professionali e Società scientifiche o soggetti con esperienza in campo sanitario o di volontariato (Banco Farmaceutico, Associazione nazionale farmacisti volontari per la protezione civile). Si possono raccogliere crediti partecipando agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie. Infine anche per questo triennio la Federazione ha ideato per tutti gli iscritti un bonus di complessivi 50 punti per il Dossier formativo di Gruppo nell’apposita area del sito Cogeaps al quale partecipano automaticamente, per volontà federale, tutti i farmacisti italiani: come lo scorso triennio, il bonus assegna 30 crediti per il triennio 2020-22 per la semplice partecipazione, più altri 20 per il successivo a condizione di rispettare in fase di realizzazione alcuni criteri di coerenza rispetto a quanto programmato.

Il bonus Covid: impatto della pandemia sulla formazione

Esiste una sorta di “bonus” che assegna uno sconto di crediti a seguito dei problemi vissuti dal personale sanitario in pandemia, ma fin qui è inapplicabile per discrepanza di disposizioni: secondo il decreto legge scuola sono da abbuonare in tutto 50 crediti per il triennio Ecm 2020-22; invece il DL Rilancio dispone la riduzione di un terzo del fabbisogno dello stesso triennio. Sono due cose diverse, secondo una certa lettura lo sconto di 50 punti potrebbe valere sui fabbisogni già scontati dagli abbuoni da 30 e 15 crediti concessi a chi nel triennio precedente ha totalizzato rispettivamente oltre 120 e oltre 80 punti: sarebbe necessario fare meno punti. Zorgno sottolinea come la Commissione Nazionale Formazione Continua abbia chiesto chiarimenti al Ministero della Salute, «ma i tempi per fare chiarezza in questo caso non sono ristretti perché il triennio di validità del bonus scade con la fine del 2022».

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

Archivio sezione

Commenti


×

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.