Anno: XXV - Numero 53    
Venerdì 29 Marzo 2024 ore 11:00
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Dl semplificazioni, primo ok al Senato.

Ecco tutte le misure per i medici Con il sì del senato alla conversione in legge da parte di 157 onorevoli (e 82 no), il Decreto legge 76 sulle Semplificazioni è in dirittura d'arrivo e attende ora l'ok della Camera.

Dl semplificazioni, primo ok al Senato.

In sanità, il maxi-emendamento di maggioranza a prima vista non introduce grandi novità, se non una timida rivoluzione tra le incompatibilità: potranno fare i medici di famiglia -in primis verso il personale della propria amministrazione e i relativi familiari- medici della Polizia di Stato e ufficiali medici di Forze Armate e Guardia di Finanza. Potranno svolgere sia attività convenzionata sia il servizio permanente effettivo ma devono avere almeno 4 anni di anzianità di servizio, aver conseguito il diploma di formazione in medicina generale ed essere stati chiamati da Asl in cui continuino a mancare medici di medicina generale diplomati. Per l’effettività serve un decreto attuativo del Ministero della Salute, di concerto con il Ministeri di Difesa, Interno ed Economia.

La vera novità del decreto, sempre in tema di convenzionata, era stata decisa prima del maxi-emendamento: se si vuole accedere alle scuole di specializzazione, è scritto all’articolo 19 comma 5, non si può far valere il nel punteggio il diploma di medicina generale, o l’attività medico di famiglia. Parimenti non si può far valere il titolo se si è già medico specializzando in altra branca o dipendente o candidato alla dipendenza in una struttura pubblica o privata accreditata. La norma attenua il rigore di altre recenti. Ispirandosi alla Finanziaria 2002 che aveva vietato di partecipare al test di specialità agli aspiranti medici di famiglia del corso triennale e viceversa aveva vietato il corso per Mmg agli specializzandi, quest’anno il regolamento del test d’accesso alle scuole di specialità aveva imposto la rinuncia alla borsa agli allievi dei corsi di medicina generale che volessero tentare il test di specialità ma il Tar Lazio lo ha bocciato. Nulla era invece stato scritto o detto sugli specializzandi che volessero fare il test di medicina generale, un percorso meno appetibile che però, se lasciato aperto, consente di avere qualche medico convenzionato in più in situazione di ricambio difficile. Ora la “penalizzazione” avverrebbe solo ai fini dei punteggi.

Tra gli emendamenti che non sono passati, ci sono quelli a prima firma di Domenica Castellone (M5S) che apriva ad un percorso universitario di formazione specialistica per la medicina generale parallelo ai corsi triennali di formazione specifica di medicina generale erogati dalle Regioni e quello della Svp secondo cui in Provincia di Bolzano la conoscenza della lingua tedesca sarebbe stata condizione sufficiente ad esercitare qualsiasi professione sanitaria. Il governatore del Sud Tirolo Arno Kompatscher aveva comunque chiarito che la norma riguardava il solo ambito delle visite libero professionali private. In tema di università, il decreto consente a docenti e ricercatori a tempo pieno viene consentito svolgere attività extra-istituzionali in favore di privati, o per fini di giustizia, anche continuative, purché siano prestate in regime non subordinato ed in assenza di organizzazione di mezzi e/o persone preordinata al loro svolgimento. Introduce una deroga al Codice degli Appalti fino a tutto il 2021 in materia di attribuzione dei contratti, prevedendo l’affidamento diretto per importi fino a 150 mila euro e procedure senza bando per gli appalti entro 5 milioni di euro o per emergenze legate al Covid-19. All’articolo 8 c’è una norma specifica per velocizzare l’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale.

Ma soprattutto, il decreto obbliga tutti i professionisti iscritti ad un Ordine o Albo, a dotarsi di Posta elettronica certificata ed a comunicare l’indirizzo all’Ordine di appartenenza. Ogni medico o dentista può controllare sul Registro nazionale Ini-Pec se i propri estremi sono riportati e avvertire l’Ordine di appartenenza per evitare malintesi; ove invece non si fosse dotato di Pec, il mancato adempimento è sua responsabilità e rischia la diffida dell’Ordine e la successiva sospensione se non si adegua subito. Altro effetto: dal 1° marzo 2021, tutti gli enti pubblici dovranno abbandonare i vecchi sistemi di identificazione online: se non in possesso di carta d’identità elettronica (perché deve ancora rinnovarla), il cittadino potrà utilizzare solo l’identità digitale Spid per accedere ai servizi Inps o del Fisco.

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