Anno: XXV - Numero 76    
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Contratto farmacisti.

Il Sinasfa, in un documento recentemente diffuso, fa il punto sui principali cambiamenti nello scenario della farmacia apportati dal nuovo Contratto nazionale

Contratto farmacisti.

Meccanismi relativi alla maturazione dei permessi retribuiti, nuovi servizi, liberalizzazione degli orari, assistenza sanitaria integrativa. Sono alcuni degli ambiti di segnalazioni, richieste di informazioni e chiarimenti pervenuti al Sinasfa da parte di farmacisti dipendenti e trattati in un documento recentemente diffuso, che fa il punto sui principali cambiamenti nello scenario della farmacia e dei farmacisti.

Dal precedente CCNL, «per i farmacisti sono stati molti i cambiamenti che si sono susseguiti» spiega Francesco Imperadrice, presidente del Sinasfa, nel documento «e i più rilevanti riguardano l’introduzione della Farmacia dei Servizi e la liberalizzazione degli orari di lavoro». Alcuni di questi hanno trovato nel contratto rinnovato nel 2021 una prima formulazione, ma tra «un’applicazione» di alcune novità che non sempre viene segnalata come «uniforme» e «dubbi che ci sono ancora a oltre un anno dal rinnovo», sono «diverse le richieste di chiarimento» che arrivano dai farmacisti.

Uno degli aspetti segnalati riguarda «i permessi retribuiti», aggiuntivi rispetto alle «32 ore riconosciuti per legge ex festività soppresse». Questi, come si legge nel contratto, “pari a 40 ore, verranno riconosciuti per tutti i lavoratori assunti dal primo novembre in misura pari al 50%, decorsi tre anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi sei anni dall’assunzione. A tal fine, per il calcolo degli anni di servizio si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie che dovrà essere documentato per iscritto all’atto dell’assunzione a pena di decadenza”.

«Se un collega» esemplifica Imperadrice «ha cambiato farmacia a novembre del 2021» lavorando «in maniera continuativa, anche in farmacie diverse, potrà godere di 20 ore di permessi retribuiti a novembre del 2024 e di tutte le 40 ore a novembre del 2027». Il meccanismo vale «anche per i colleghi che per esempio si sono laureati da novembre del 2021 in poi – e quindi assunti dopo tale data -, maturando il diritto alle 40 ore di permessi retribuiti dopo sei anni di lavoro certificato anche in farmacie diverse, salvo modifiche dei futuri rinnovi del nostro CCNL». Stesso discorso anche per chi «cambierà farmacia in futuro. Il conteggio» dovrebbe prendere a riferimento il periodo di «assunzione continuativa da novembre 2021 a novembre del 2024, per la maturazione di 20 ore di permessi retribuiti».

Tra le questioni toccate dal Sinasfa anche «l’assistenza sanitaria integrativa» che, ricorda Imperadrice, «spetta ai colleghi che sono assunti a tempo indeterminato, part time o full time», non in prova. «Il titolare registra farmacia e dipendenti e versa a titolo di contributo obbligatorio 13 euro al mese per 12 mensilità per ogni dipendente affinché l’iscrizione sia valida. Una volta avvenuta la attivazione, il personale potrà registrarsi e accedere alla propria area personale. È possibile richiedere il rimborso, laddove previsto, delle spese sanitarie sostenute dal primo novembre 2021, caricando le fattura ed inserendo i dati richiesti in base alle indicazioni riportate sulla Guida al Piano Sanitario. Per ottenere il rimborso, decurtato di una franchigia, bisognerà anche certificare che la prestazione non sia stata già richiesta e rimborsata da Emapi o da altra assicurazione».

Come si ricorderà, lo scorso anno, in attuazione di quanto previsto dal rinnovo del Ccnl di settore, è stato costituito Fasifar, il Fondo assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle farmacie private e, nelle more dell’espletamento delle successive connesse incombenze amministrative, l’erogazione delle relative prestazioni assistenziali è stata garantita tramite “Reciproca SMS”, Fondo già iscritto all’Anagrafe dei Fondi sanitari, e Unisalute.

Nel contratto, a ogni modo, è previsto che “chi ometta il versamento dei contributi è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 25 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione contrattuale, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie”.

Un ulteriore tema affrontato riguarda la liberalizzazione degli orari e in particolare il «lavoro nei festivi». Va «distinto quando la farmacia è aperta per disposizioni dell’autorità sanitaria, cioè quando è di turno, o se l’apertura è decisa autonomamente dal titolare, al di fuori del turno obbligatorio. I dipendenti sono tenuti a prestare il proprio servizio quando la farmacia è di turno, ma non c’è un riferimento specifico per il secondo caso. Non essendo stato previsto nulla, se il collaboratore decide volontariamente di dare la propria disponibilità per le domeniche non previste dall’autorità sanitaria, nulla vieterebbe di concordare una maggiorazione oraria, che da noi viene stimata almeno nel 30%».

Tratto da Farmacista 33

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