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Commercialisti, elezioni sospese anche per gli Ordini che hanno rispettato la parità di genere

Le elezioni per il rinnovo degli Ordini territoriali dei commercialisti, sospese dal Consiglio di Stato per il mancato rispetto della parità di genere nella formazione delle liste e nell'assegnazione delle cariche, restano in standby anche per quegli Ordini che nella presentazione dei candidati hanno rispettato le pari opportunità.

Commercialisti, elezioni sospese anche per gli Ordini che hanno rispettato la parità di genere

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione terza, con un’ordinanza del 16 febbraio sul ricorso 356/2021 presentato dall’Ordine di Lecce (azione intrapresa anche dagli ordini di Latina e Cosenza), che respinge il ricorso e rimanda alla decisione di merito già fissata dal Tar Lazio al 14 aprile 2021.

Ma andiamo con ordine. Il 31 dicembre 2020 è scaduto il mandato dei 131 Ordini locali dei commercialisti. A causa del Covid le elezioni inizialmente previste a novembre sono state rinviate a febbraio per consentire il voto a distanza. Nel frattempo però una commercialista ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro il decreto del Ministro della Giustizia che ha approvato il regolamento elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e contro il provvedimento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti di indizione delle elezioni perché privi di disposizioni volte a contrastare le discriminazioni di genere e a promuovere la pari opportunità. Il Tar, con l’ordinanza 6927/2020 del 12 novembre 2020, ha respinto l’istanza cautelare. Contro questa decisione viene presentato un ricorso al Consiglio di Stato, che invece con l’ordinanza 07323/2020 dà ragione alla professionista accogliendo l’appello cautelare e richiama in causa il Tar invitandolo a un più approfondito esame della questione. Il Tar potrebbe decidere o rinviare la questione alla Corte costituzionale, questa seconda via rischia di allungare di molto i tempi per il rinnovo dei vertici. Nel frattempo gli Ordini territoriali scaduti possono agire in regime prorogatio e dunque limitarsi all’ordinaria amministrazione.

Nell’ordinanza del 16 febbraio, la terza sezione del Consiglio di Stato chiarisce che la sospensione del regolamento elettorale nazionale, decisa con l’ordinanza 07323 del 18 dicembre 2020, determina effetti estesi a tutte le procedure riguardanti i singoli ordini provinciali, indipendentemente dallo stato del procedimento elettorale e dalla circostanza che gli atti adottati dai diversi ordini abbiano formato oggetto di specifica impugnazione. Viene quindi confermata la decisione precedente e quindi la sospensione degli atti impugnati e di tutte le operazioni elettorali, anche in ambito locale, fino alla decisione di merito, già fissata al 14 aprile 2021.

Sull’attuale stallo elettorale interviene anche un emendamento al Milleroroghe presentato dall’onorevole Currò, ancora in attesa di essere sottoposto al voto (che comincia il 17 febbraio), che prevede la decadenza degli attuali Ordini – che attualmente operano in regime di prorogatio – una volta eletto il nuovo Consiglio nazionale. Una norma che se approvata contrasta con quanto deciso dal ministero della Giustizia, che il 10 febbraio ha comunicato al Consiglio nazionale la sespensione delle elezioni previste per il 23 aprile perché ad eleggere i nuovi vertici dovranno essere gli Ordini eletti per il quadriennio 2021 – 2024.

Fonte. Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore

 

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