Anno: XXV - Numero 72    
Venerdì 26 Aprile 2024 ore 13:00
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VIA L'IRAP PER I PROFESSIONISTI

La norma tuttavia non si applica agli studi associati, i quali continueranno a essere assoggettati all’Irap.

VIA L'IRAP PER I PROFESSIONISTI

Il presupposto applicativo dell’Irap è stato rilevato dalla giurisprudenza[1] in tutti i casi in cui il professionista si avvalga di (1) un’organizzazione – definita come un appartato che fornisca un apprezzabile supporto al professionista – di cui la persona fisica sia responsabile (da escludersi pertanto qualora la persona sia inserita in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse) (ii) beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure lavoro altrui in modo non occasionale che vada oltre le mansioni di segreteria o meramente esecutive. Si tratta a ben vedere di requisiti presenti pressoché in tutti i nostri studi professionali.

La notizia dell’esenzione è dunque ottima: l’Irap è stata sempre (giustamente) considerata un’imposta ingiusta e odiosa per i professionisti, e in particolar modo per i notai; si tratta infatti di un’imposta il cui presupposto applicativo è “l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. L’elemento dell’autonoma organizzazione costituisce quindi il presupposto impositivo dell’Irap. A prescindere dall’indirizzo giurisprudenziale è evidente – nel caso dell’attività notarile – che non possa esistere organizzazione senza il notaio: il concetto di autonoma organizzazione implica necessariamente che un’attività possa svolgersi senza il (o a prescindere dal) contributo lavorativo dell’imprenditore, concetto che mal si concilia con l’attività degli studi notarili, i quali non potrebbero operare in assenza del notaio.

La buona notizia, però, è arrivata da sola.

La norma, infatti, non si applica agli studi associati, i quali continueranno a essere assoggettati all’IRAP. Si ricordi come secondo giurisprudenza l’Irap si applica sempre e comunque all’attività professionale svolta in forma associata[2], senza consentire la prova dell’assenza di autonoma organizzazione.

Riteniamo che questa scelta normativa (ammesso che di scelta consapevole – e non di sciatteria – si tratti) sia ingiustificabile sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista politico.

Sotto il primo profilo, appare evidente che la norma crei un’ingiustificata disparità di trattamento tra le attività professionali svolte singolarmente e quelle strutturate in forma associata: se la ratio dell’IRAP consiste nel sottoporre ad imposizione le attività autonomamente organizzate, e se la novella normativa esclude dal novero delle attività soggette ad imposta quelle professionali svolte in forma individuale, non si comprende che differenza possa esserci tra uno studio professionale in cui operi un solo professionista ed uno in cui quest’ultimo abbia unito le forze con un collega. Si pensi al caso in cui due neo-notai, per ridurre i costi strutturali, decidano di aprire uno studio comune in forma associativa con due impiegati. Sarebbero soggetti all’IRAP. Qualora al contrario decidessero di iniziare l’attività ciascuno con un proprio impiegato, sarebbero esenti da imposta. La stessa attività in forma individuale è esente da imposta e in forma associata è considerata un indice di capacità contributiva. È doverosa un’interpretazione che estenda l’esenzione anche alle associazioni professionali. Nel silenzio del legislatore e in previsione di una amministrazione finanziaria ostile, potrebbe essere opportuno sollecitare una pronuncia della Corte Costituzionale.

Dal punto di vista politico, la norma sembra premiare il nanismo professionale a discapito di forme più articolate e complesse di svolgimento delle attività: forme, queste ultime, che soprattutto in contesti urbani sono maggiormente in grado di rispondere alle multiformi esigenze della clientela.

In ambito notarile, i fenomeni di aggregazione tra colleghi – già scarsamente diffusi – potrebbero essere ulteriormente scoraggiati perché fiscalmente poco convenienti. A nostro parere, la direzione da seguire è esattamente opposta: la complessità e frammentarietà del quadro normativo che i notai sono chiamati ad applicare ed interpretare, che si accompagna alla crescente esigenza di forme di specializzazione all’interno del sapere notarile; la necessità di dare risposte rapide ai clienti, offrendo un servizio sempre più efficiente e specializzato; la necessità – questa tutta interna – di ridurre le spese delle nostre strutture tramite forme di economia di scala; l’insieme di queste esigenze dovrebbe condurre quantomeno a parificare, sotto il profilo della convenienza fiscale, le attività svolte in forma individuale a quelle svolte in forma associata, se non addirittura a incoraggiare i fenomeni di aggregazione rendendoli fiscalmente più vantaggiosi. Una struttura associativa consente sinergie evidenti, facilita le specializzazioni anche in ambito notarile, consente controlli reciproci fra i professionisti che ne fanno parte e agevola la loro crescita per il confronto costante. Il vantaggio evidente è per i clienti, consumatori e imprese, che usufruiscono di strutture professionali evolute e affidabili.

Note

[1] Cassazione Civile Sezioni Unite, 10 maggio 2016 n. 9451

[2] Cassazione Civile Sezioni Unite, 14 aprile 2016 n. 7371

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