Tariffe professionali, Corte Ue: da eliminare con alcune deroghe
Per la Cgue (sentenza 4 luglio 2019, caso C-377/17) sono ammesse per motivi di interesse generale
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In materia di compensi professionali, l’indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi. È quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione IV, nella sentenza 4 luglio 2019, caso C-377/17. Con la pronuncia in esame, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è intervenuta in tema di tariffe fisse e sulle relative eccezioni previste dalle autorità nazionali, nel caso di sussistenza di motivi di interesse generale. In particolare, nella vicenda in oggetto, la Commissione aveva chiesto alla Corte UE di verificare se, mantenendo tariffe obbligatorie per gli architetti e gli ingegneri, la Repubblica federale di Germania fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE nonché dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Secondo la Commissione, la normativa nazionale tedesca, che istituisce un sistema di tariffe minime e massime per le prestazioni degli architetti e degli ingegneri, impedirebbe l’ingresso di nuovi fornitori provenienti da altri Stati membri, sul mercato tedesco. In relazione a ciò, la ricorrente aveva rilevato che la HOAI limita le possibilità per questi ultimi di offrire prestazioni equivalenti a quelle offerte dai fornitori già stabiliti in Germania a prezzi inferiori a quelli previsti dalle tariffe obbligatorie o prestazioni superiori a prezzi che superano le tariffe massime previste.
CGUE, SENTENZA 4 LUGLIO 2019, C-177/17 >> SCARICA IL TESTO PDF
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