SÌ ALLA LIBERTÀ PROFESSIONALE
Memoria della Lapet in Commissione Giustizia contro la soppressione dei professionisti ex legge 4/2013. Falcone: rispettare la distinzione tra attività riservate e libere.
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Professioni ordinistiche e non: la difesa della libertà di esercizio. La netta distinzione tra attività riservate, di esclusiva competenza degli iscritti ad albi o ordini, e attività libere, che possono essere svolte da qualsiasi professionista qualificato, rappresenta il principio cardine che Lapet sostiene da sempre. Tale posizione è stata ribadita con fermezza nella memoria depositata dall’associazione nell’ambito della Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, attualmente all’esame della commissione giustizia della Camera.
Ora, nel fascicolo degli emendamenti presentati, emerge la proposta di soppressione delle categorie di lavoratori autonomi «non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4» in merito alle attività consentite. La Lapet esprime un fermo disaccordo su tale proposta, poiché in aperto contrasto con la ratio stessa del provvedimento.
“Riteniamo, al contrario, positiva la formulazione della lettera a), che prevede che la riorganizzazione delle competenze oggetto della professione di dottore commercialista debba tenere conto delle funzioni attribuite, tra gli altri, proprio ai professionisti disciplinati dalla legge n.4/2013” ribadisce il presidente nazionale Roberto Falcone.
Come evidenziato in premessa, esistono ambiti professionali che, sebbene ricadano nel perimetro dei dottori commercialisti ed esperti contabili, possono essere legittimamente svolti anche da altre figure, tra cui i professionisti di cui alla legge n.4/2013 e non solo. Sono le cosiddette attività libere, che per natura e definizione si distinguono nettamente da quelle riservate per legge.
“È fondamentale che, in sede di attuazione della delega, il legislatore, nel compiere l’attività ricognitiva delle funzioni proprie dei dottori commercialisti, operi nel pieno rispetto di questa distinzione. – spiega Falcone – La discussione parlamentare finora condotta sembra confermare questo orientamento: nella seduta del 3 dicembre 2025 è stato infatti ribadito quanto già espresso nella Relazione Illustrativa del provvedimento in esame, ovvero che: «il legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, bensì a censire le attività professionali già previste in altre disposizioni di legge».
Alla luce di dette considerazioni pertanto, “risulta vano e privo di fondamento giuridico il tentativo dei dottori commercialisti (apparso sulla stampa specializzata) di richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale per supportare tesi monopolistiche. – precisa Falcone – Nello specifico, appare del tutto fuorviante il riferimento alla sentenza 144 del 2024 della Corte Costituzionale. La pronuncia della corte infatti riguarda il caso specifico del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, attività già riservata e, contrariamente a quanto sostenuto dai dottori commercialisti, in quella sede, la Corte non ha affatto espresso un parere che legittimi una chiusura indiscriminata del mercato. Per altro, l’affermazione dichiarata secondo cui «nessuna equiparazione è praticabile tra gli appartenenti al sistema ordinistico e coloro che non sono organizzati in Ordini o Collegi» non ha attinenza né con la sentenza citata né con il provvedimento in questione, in quanto nessuno mai ha chiesto equiparazione tra professioni ordinistiche e non. Piuttosto deve continuare ad esistere la distinzione tra attività riservate e libere. Queste ultime, in quanto libere, tali devono rimanere”.
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