Anno: XXVI - Numero 183    
Mercoledì 24 Settembre 2025 ore 13:30
Resta aggiornato:

Home » PRESCRIZIONE E PENSIONE FORENSE

PRESCRIZIONE E PENSIONE FORENSE

I contributi da rivalutazione decorrono dalla domanda di riliquidazione, non dall’origine: così cade l’eccezione della Cassa.

PRESCRIZIONE E PENSIONE FORENSE

Con numerose sentenze la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2, legge n. 576/1980, sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18 comma 4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.

Dopo aver affrontato davanti al Giudice del rinvio se l’inadempimento nel versamento della contribuzione conseguente alla rivalutazione dei redditi contestato all’avvocato iscritto sia colpevole, e a mio giudizio non lo è come già accertato da numerose Corti di appello sparse sul territorio, si dovrà affrontare il problema della prescrizione dei contributi conseguenti alla rivalutazione dei redditi e la sua decorrenza agli effetti della costituzione della rendita vitalizia prevista dall’art. 13 della legge 1338 del 1962 recentemente ampliata con il comma 7 che prevede la possibilità di versamento, oltre che da parte del datore di lavoro, anche da parte del lavoratore.

Infatti per Cass., Sez. 3, 05.07.2024, n. 18430 quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l’onere probatorio gravante sull’attore, attuale ricorrente, a norma dell’art. 2697 c.c. non si limita alla allegazione dell’esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell’esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex art. 1218 c.c., l’onere di provare l’esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile (v., di recente, Cass. n. 12760 del 2024; Cass. n. 2114 del 2024).

Com’è noto nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché come deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti, una volta esaurito il termine la prescrizione opera di diritto, con la conseguenza che, rispondendo essa ad interessi generali, è rilevabile anche d’ufficio e non ne è consentita la rinuncia da parte dell’interessato.

Per gli avvocati, a differenza della generalità dei cittadini, la prescrizione è di 10 anni e non di 5.

L’avvocato è però datore di sé stesso.

L’elemento costitutivo dell’obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell’obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass. 10273/2021; Cass. 17970/2022).

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 05 giugno 2025, n. 15054, ha affermato che il sistema di prelievo contributivo previdenziale si fonda sul criterio di competenza e non su quello di cassa, con la conseguenza che la verifica della prescrizione dei contributi deve essere condotta con riferimento alla data di scadenza dell’obbligo retributivo e non a quella del successivo adempimento giudiziale o volontario del datore di lavoro.

Secondo i principi fissati dalla Corte Suprema di Cassazione con l’autorità delle Sezioni Unite di cui alla sentenza 22802 del 07.08.2025 “l’azione per la costituzione della rendita ex art. 13, comma 5, presuppone che il lavoratore si trovi nella situazione di non poter ottenere da datore di lavoro quel rimedio predisposto dal legislatore per tenerlo indenne dal pregiudizio dell’omissione contributiva e tale situazione si determina in maniera definitiva solo quando, prescritti i contributi, si sia definitivamente prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere all’istituto previdenziale di costituire la rendita in favore del lavoratore. In sostanza il sistema di decorrenza della prescrizione del diritto alla costituzione della rendita come sopra delineato, con termini che decorrono in sequenza per i diversi soggetti che se ne possono avvalere, consente di assicurare la concreta possibilità di applicare il congegno di regolarizzazione contributiva per un arco di tempo sufficiente esteso e ragionevolmente idoneo ad assicurare l’effettività”.

Nel caso degli avvocati la prescrizione dei contributi è decennale e decorso il decennio scatta per l’avvocato, datore di lavoro di sé stesso il termine decennale per, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 203 del 2024, chiedere la costituzione della rendita con onere totalmente a suo carico.

A questo punto si pone però, a mio giudizio, il problema, nel caso di specie, di quando decorra il termine di prescrizione della rivalutazione dei contributi, conseguente alla rivalutazione dei redditi per la determinazione della pensione di cui in premessa.

A mio sommesso avviso la prescrizione non può che decorrere dal momento in cui l’avvocato ha chiesto a Cassa Forense la riliquidazione della sua pensione attraverso la rivalutazione dell’esatto coefficiente di rivalutazione Istat sui redditi, anziché quello erroneamente applicato e, di conseguenza, sulla contribuzione.

Ne consegue allora che l’eccezione di prescrizione sollevata da Cassa Forense dovrebbe ritenersi infondata.

 

 

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

TRIBUTARISTI INT VERSO IL 2026

TRIBUTARISTI INT VERSO IL 2026

22 Settembre 2025

Il Consiglio nazionale approva le prime linee guida del Congresso 2026, affronta i temi della tutela dei professionisti e conferisce nuovi riconoscimenti e nomine.

MILANO CAPITALE DEL MONDO UNIVERSITARIO

MILANO CAPITALE DEL MONDO UNIVERSITARIO

19 Settembre 2025

Il 22° Convegno nazionale dei direttori generali delle amministrazioni universitarie riunisce oltre 300 partecipanti alla Bocconi e alla Cattolica. Al centro: intelligenza artificiale, internazionalizzazione e risorse umane.

Archivio sezione

Commenti


×

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.