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Prescrizione addio: ora c'è "l'ergastolo processuale"

Il Parlamento ha pensato di aggiustare la casa rotta partendo dal tetto anziché dalle sue fondamenta

Prescrizione addio: ora c'è

Che cosa vuol dire “Prescrizione”?  È come se ci fosse un orologio con il conto alla rovescia: trascorso un tempo massimo, stabilito dalla legge, entro cui la sentenza definitiva non sia stata pronunciata, è previsto che il reato contestato si estingua, appunto, “per prescrizione”, senza nessuna conseguenza penale per l’imputato che viene prosciolto.  Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la riforma della prescrizione dei reati penali e, in neanche quindici giorni, le stesse forze politiche che l’hanno approvata pensano già di modificarla. Il nuovo comma 2 dell’art. 158 del codice penale blocca definitivamente il corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado (sia che si tratti di assoluzione, sia che si tratti di condanna). In parole ancora più semplici dal primo gennaio 2020 dopo la sentenza di primo grado la prescrizione non esiste più e i reati contestati si potranno perseguire senza una data di scadenza. Nonostante la Corte costituzionale avesse già evidenziato con la sentenza 452/1999 che “nessuna tutela può essere offerta al soggetto che, dopo la commissione del reato si nasconde ed evita il giudizio, attendendo che lo scorrere del tempo faccia scattare la prescrizione del suo illecito criminale”, il Parlamento in carica anziché modificare la decorrenza della prescrizione dal momento della consumazione del reato (come prevede l’articolo 158, comma 1, del cod. penale) a quello della sua scoperta, che non di rado avviene molto tempo dopo, ha ritenuto di sottoporre l’imputato all’”ergastolo processuale”. In assenza, prima, di un’organica riforma complessiva del processo penale.  Contro la nuova legge si sono schierati molti giuristi e avvocati penalisti, ma anche la Lega e il Pd che pure l’avevano approvata. Secondo gli oppositori la legge “Bonafede” contrasterebbe con il principio del “giusto processo” stabilito dall’art. 111, comma 2, della Costituzione per il quale la legge deve assicurare una ragionevole durata del giusto processo. La nuova legge è entrata in vigore senza alcuna previsione transitoria o di differenziazione a seconda delle situazioni penali – ad esempio mediante una modulazione di prescrizione processuale nei gradi di giudizio successivi al primo – e soprattutto è entrata in vigore senza prima avere migliorato l’apparato della giustizia: sono note per chiunque le lentezze dei processi, le incancrenite disfunzioni, il sottodimensionamento degli organici sia dei magistrati, sia (alla pari) del personale amministrativo, nonché delle mancanze di risorse tecnologiche e informatiche. Per rendere ancora più chiara la situazione distopica della legge appena modificata il Parlamento ha pensato di aggiustare la casa rotta partendo dal tetto anziché dalle sue fondamenta. Stiamo vivendo la conseguenza di una ormai frequente tendenza del potere politico a delegare di fatto al potere giudiziario la soluzione di questioni che è sempre meno in grado di affrontare a cui si aggiunge  la disponibilità di una parte della magistratura a svolgere di propria iniziativa funzioni di supplenza politica, anche con moralizzazione pubblica.  A ciò bisogna aggiungere che risulta scarsa la cultura, anche e soprattutto giuridica, di molteplici parlamentari. Alcuni non hanno le idee chiare né sui principi basilari della responsabilità penale, né sul principio costituzionale della divisione dei poteri. I nostri Costituenti forse non immaginavano che i rappresentanti delle istituzioni potessero essere così impreparati e non avevano ipotizzato di inserire già in Costituzione un limite all’accesso di questo importante esercizio. Un esempio della conseguenza di questa mancanza? Il deprecabile recente scivolone del ministro della Giustizia Bonafede (avvocato ora e dottorato di ricerca in Giurisprudenza prima), il quale nel corso di una trasmissione televisiva ha mostrato di non conoscere la differenza tra il dolo e la colpa.  Se il ministro avesse maturato maggiore esperienza nelle aule di tribunale, avrebbe saputo che l’approssimarsi della prescrizione è da sempre un incubo per magistrati e cancellieri, unico sprone per accelerare i lavori nella speranza di riuscire a sottrarsi a un inglorioso insuccesso; se il ministro avesse avuto il tempo di riflettere, avrebbe sicuramente capito che bloccare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado senza avere portato a regime, prima, un’adeguata riforma sistemica, varrebbe a dire restare, anche  per molti decenni, sotto schiaffo come indagato. Ogni persona sottoposta a un procedimento penale resta sospesa dal diritto di vivere la propria vita in modo pieno e libero, marcatamente diminuita per immagine e autorevolezza. Una riforma, insomma, che aumenterà ancora di più l’assenza della certezza del diritto.  E allora ci ricorderemo spesso dell’Inferno di Dante Alighieri (canto III, 51): «Misericordia e giustizia li sdegna: non ragioniam di lor ma guarda e passa». Indagati senza tempo in attesa dell’esito del processo, insicuri, timorosi e sfiduciati.  Speriamo che presto il Parlamento sovrano intervenga a ripristinare il sacrosanto principio del giusto processo.

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