LAVORARE GRATIS PER GRATIFICARSI
La Pa può chiedere consulenze gratis e il professionista è libero di aderire e ne ricava la gratificazione di aver contribuito alla “cosa pubblica”

Insomma dopo il danno anche la beffa. Secondo la Cassazione in base all’art. 13 bis della legge professionale forense, la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti.
In forza di tale disciplina, gli Ordini degli Avvocati di Roma e Napoli hanno impugnato un bando del MEF che prevedeva il conferimento di incarichi per consulenze gratuite.
Secondo la sentenza del 09 novembre 2021 n. 7442 del Consiglio di Stato (testo in calce), l’equo compenso deve applicarsi solo laddove un compenso sia previsto e dalla previsione dell’equità della remunerazione non può desumersi il corollario per cui il compenso debba sempre essere previsto. Pertanto, risulta perfettamente legittima la richiesta di una prestazione a titolo gratuito.
Sia nel quadro costituzionale che in base alla normativa euro-unitaria «la prestazione lavorativa a titolo gratuito è lecita e possibile e […] il “ritorno” per chi la presta può consistere anche in un vantaggio indiretto» come l’arricchimento curriculare o il prestigio personale.
Alla fine, l’avviso pubblico viene annullato, non a causa della gratuità della prestazione richiesta, ma perché nella formazione dell’elenco al quale attingere e nell’affidamento degli incarichi non sono stati fissati criteri ispirati alla trasparenza e non sono state adottate regole predeterminate e non discriminatorie.
Secondo i giudici amministrativi non esiste una norma che vieti di lavorare senza retribuzione
L’art. 36 della Costituzione, al primo comma, dispone che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. La disposizione riguarda un’attività lavorativa che è necessariamente retribuita per soddisfare le esigenze minime di vita del lavoratore e del suo nucleo familiare. Tale norma non vieta all’individuo di compiere scelte libere in merito alla possibilità di svolgere il proprio lavoro senza una retribuzione.
Altre Notizie della sezione

CONTRATTO AL RIBASSO, I MEDICI NON CI STANNO
07 Luglio 2025Filippi, Fp Cgil: “Il ministro Schillaci cosa dice ai colleghi? Che si devono accontentare o ci convoca e s’impegna a trovare una soluzione dignitosa?”

IL TAGLIO DELLE PENSIONI È INCOSTITUZIONALE
04 Luglio 2025L'adeguamento delle pensioni all'inflazione penalizza quelle dagli importi superiori a quattro volte il minimo, ovvero 1.650 euro netti mensili. Deciderà la Consulta.

POTERE D’ACQUISTO DEI PROFESSIONISTI IN CADUTA LIBERA
03 Luglio 2025Natali (Confprofessioni): “Servono misure urgenti e una visione strutturale"