LA TRAPPOLA FISCALE CHE BLOCCA GLI AVVOCATI
La flat tax premia chi non cresce e ostacola aggregazioni e sviluppo degli studi.
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Nel mio approfondimento dal titolo “Il PIL cresce ma gli avvocati restano poveri” (https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/il-pil-cresce-ma-gli-avvocati-restano-poveri/), ho dimostrato, numeri alla mano, che l’aumento del PIL dell’avvocatura italiana è andato a beneficio solo di quel 7,8% dell’avvocatura in bonis, cioè già strutturata, circa 17.500 avvocati su 228 mila!
Uno dei motivi che ha ostacolato una migliore distribuzione del PIL dell’avvocatura è da rinvenirsi, a mio giudizio ma non sono il solo, nella trappola del forfettario.
Com’è noto, un avvocato può applicare il regime forfettario se esercita come persona fisica, rispetta i limiti previsti dalla legge art. 1, commi 54-89 della legge 190/2014 e non ricade in una causa ostativa.
I compensi dell’anno precedente non devono essere superiori a € 85.000,00.
Il codice ATECO è 69.10.10 – attività legali e giuridiche.
Nel forfettario il coefficiente di reddittività utilizzato è il 78% perché il 22% viene imputato a spese forfettarie.
L’imposta sostitutiva ordinaria è pari al 15% del reddito imponibile.
Il regime forfettario, stante la situazione reddituale delle varie coorti di avvocati, ha avuto un notevole successo.
L’applicazione di una flat tax sostitutiva garantisce indubbi vantaggi in termini di adempimento e carico tributario ma, al contempo, genera una disparità di trattamento rispetto a chi è costretto ad operare nel regime ordinario, creando una forma di concorrenza sleale istituzionalizzata perché, calcolato a spanne, l’avvocato in forfettario gode di un prelievo IRPEF inferiore di quasi il 20% rispetto ai colleghi in contabilità ordinaria.
Ora accade che molti avvocati, pur di non perdere i vantaggi di questo regime di favore, decidono o deliberatamente di non crescere, limitando il proprio fatturato, oppure di evadere gli importi superiori al tetto del beneficio.
La flat tax se favorisce i contribuenti minimi, crea però concorrenza sleale, un danno alle casse dello Stato e un freno allo sviluppo degli studi legali.
Sta di fatto che il regime forfettario è finito nel mirino del Fondo monetario internazionale che, nel suo ultimo Rapporto sull’Italia lo ha definito, senza mezzi termini, una misura iniqua, dagli effetti distorsivi, oltre che costosa, consigliandone l’abolizione.
Ma anche il Country report 2026 dell’Europa sull’Italia, pubblicato il 03.06.2026 dalla Commissione europea, muove una critica al regime forfettario perché è un freno alla crescita, alimenta comportamenti scorretti e grava sulle casse dello Stato, violando sistematicamente il principio della progressività dell’imposizione fiscale.
Bruxelles chiede all’Italia di rendere il regime tributario più favorevole alla crescita, intervenendo su tre fronti distinti, riduzione del cuneo fiscale, contrasto all’evasione e revisione delle agevolazioni considerate distorsive per il mercato del lavoro. Il regime forfettario rientra in questa terza categoria.
Il regime forfettario costa alle casse dello Stato circa 2,5 miliardi di euro all’anno.
La legge delega sulla riforma dell’ordinamento forense punta in modo particolare sull’aggregazione degli avvocati, sia in forma societaria che in forma di rete.
Il regime forfettario anche nella nuova composizione del TUIR, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, ha introdotto solo una norma, l’art. 178, d.lgs. 19.06.2026, n. 117 [art. 178 – Operazioni straordinarie e attività professionali (articolo 177-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 1. I conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche: a) ai conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1; b) agli apporti in associazioni o società semplici di cui all’articolo 5, costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; c) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a), nonché alle medesime operazioni delle associazioni o società semplici di cui alla lettera b) e tra le società di cui al comma 1 e alla lettera a) e le associazioni o società semplici di cui alla lettera b); d) al trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività artistica o professionale svolta in forma individuale. 3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni dall’apertura della successione, dell’esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attività resti svolta da uno solo di essi. 4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 56 a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d’impresa ai sensi degli articoli 65 e 92, i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa dei periodi di imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d’impresa a un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 170, commi 3 e 4, anche in caso di fusioni e scissioni. 5. Ai fini dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute] che sembra favorire in qualche modo l’aggregazione dei professionisti in società, cercando di spingere verso una professione legale più strutturata e composita.
Se le due riforme, che sono marciate insieme, si fossero in qualche modo coordinate tra di loro, si sarebbe potuta individuare una soluzione, anche fiscale, in grado di accompagnare l’aggregazione degli avvocati, sia in società che in rete.
Ho ragione di ritenere che le nostre Istituzioni di vertice si siano adoperate per far capire alla politica le distorsioni del sistema forfettario, ma che una componente del Governo, che è facilmente individuabile, si sia opposta al cambiamento perché la flat tax porta voti nell’immediato.
Ma così non si correggono le distorsioni.
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