Anno: XXV - Numero 53    
Venerdì 29 Marzo 2024 ore 11:00
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IVA: REVISIONE DELLE ALIQUOTE ENTRO IL 2025

Prende quota la revisione delle aliquote Iva entro il 2025. Per il Governo la ristrutturazione dell'imposta è "un pilastro" della riforma fiscale. Le aliquote ordinaria e agevolata saranno rimodulate "uniformando le operazioni alle quali le stesse sono applicabili", procedendo "per categorie omogenee". La riforma dovrà tenere conto della revisione dell'Imposta in corso nella Ue Graduale superamento dell'Irap e revisione degli sconti fiscali.

IVA: REVISIONE DELLE ALIQUOTE ENTRO IL 2025

Iter in Commissione Finanze della Camera.

Riprende quota la legge delega al Governo per la riforma fiscale, uno degli obiettivi del PNRR. Raffreddata la discussione politica interna al Governo Draghi, la legge delega potrebbe riprendere l’iter dopo Pasqua in Commissione Finanze. La legge delega fissa i principi sui quali l’Esecutivo dovrà basare i decreti attuativi.
Razionalizzazione dell’IVA– L’articolo 4 delega il Governo ad intervenire sulla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (Testo Unico IVA- DPR 633/1972) con particolare riferimento al sistema delle aliquote che oggi è suddiviso in: aliquota ordinaria (al 22%) e  aliquota ridotta (4%, 5% e 10%) applicabili ai beni e ai servizi elencati nella Tabella A del Testo Unico. Dati del MEF ricavati dalle dichiarazioni IVA,  indicano che l’aliquota ordinaria viene applicata al 52% delle basi imponibili, mentre le aliquote ridotte vedono il 37% delle basi imponibili scontare l’IVA al 10%. Il totale delle operazioni imponibili IVA genera un gettito di 922 miliardi di euro (dato 2020).

Revisione delle aliquote in Italia– La razionalizzazione della struttura dell’IVA – con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote – ha lo scopo di semplificare l’applicazione dell’imposta, contrastare l’evasione fiscale e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo. La razionalizzazione delle aliquote si attuerebbe “uniformando le categorie delle operazioni alle quali le stesse sono applicabili”, procedendo cioè  “per categorie omogenee”.
Destinatari i titolari di partita IVA- La  relazione illustrativa del Governo evidenzia che – per come è strutturata oggi l’imposta- c’è il rischio che dalla sua revisione possano risultare favoriti soprattutto i settori che già beneficiano di aliquote ridotte. Negli intenti della legge delega invece i destinatari della revisione sono principalmente i titolari di partita IVA in regime ordinario (3,8milioni di contribuenti) non i contribuenti a regime forfetario che rientrano nell’esonero dall’applicazione dell’imposta.
Revisione delle aliquote in Europa– La revisione delle aliquote IVA “deve tenere conto della normativa europea, atteso che l’IVA è un’imposta armonizzata e che una parte del relativo gettito costituisce risorse proprie dell’Unione”- si legge nella relazione illustrativa del provvedimento. Il Governo segnala che è in discussione la proposta di direttiva COM 2018 per la revisione delle aliquote nell’Unione Europea, e “che ove approvata dovrebbe essere considerata”.
Dal 1 gennaio 2025- In base a quanto concordato a dicembre dai Ministri delle Finanze europei, la revisione delle aliquote IVA sarà applicabile dal 1 gennaio del 2025.
Graduale superamento dell’IRAP-  (articolo 5) L’imposta regionale sulle attività produttive non è stata completamente abolita dall’ultima legge di bilancio. L’Imposta garantisce il finanziamento del fabbisogno sanitario e pertanto il suo superamento non potrà che essere “graduale”. Il Governo si dichiara “ben conscio che la revisione dell’imposizione sui redditi d’impresa potrà dirsi completa solo procedendo a un graduale superamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”. A versarla, nel 2019, è stata una platea di 3,7 milioni di contribuenti, per un gettito di 14,5 miliardi di euro.
Sconti fiscali– Il Governo prevede il riordino delle deduzioni e delle detrazioni dell’IRPEF, “tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sul piano dell’equità e dell’efficienza dell’imposta”. (articolo 1, comma 1, lettera c).

 

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