Anno: XXVI - Numero 237    
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CASSA FORENSE ATTIVO ILLUSORIO

I crediti verso gli iscritti per contributi dovuti, complessivamente, a bilancio consuntivo 2024, si attestavano intorno ai 2,9 miliardi, contro i 2,6 miliardi del 2022.

CASSA FORENSE ATTIVO ILLUSORIO

Con la sentenza n. 25865 del 22.09.2025, la Suprema Corte di cassazione ha fissato alcuni fondamentali principi in materia di riscossione.

La data da tener presente è quella del 26.02.1999.

Se a quella data i termini di pagamento erano già scaduti, il concessionario della riscossione aveva l’obbligo di anticipare a Cassa Forense le somme iscritte a ruolo.

Questo perché il sistema del “non riscosso per riscosso”, abolito dal d.lgs. 37/1999, non aveva effetto retroattivo per i titoli già scaduti al momento della sua entrata in vigore.

Fatta questa precisazione, la Corte di cassazione ha affermato:

“7.3. Per quanto rileva ai fini del giudizio, con le citate pronunce di questa Corte, in relazione ai ruoli ante 1999, si è affermato:

  1. a) alla Cassa, ente privatizzato ex art. 1 D.Lgs. 509/1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo e pertanto, si applica a essa la procedura, prevista dall’art. 1, commi 527 – 529, della legge n. 228 del 2012 di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999), introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo; le norme in esame sono pertanto applicabili anche ai crediti della Cassa, la quale, nonostante la privatizzazione, rimane un ente deputato allo svolgimento di una funzione pubblica, cui lo Stato ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti a mezzo del ruolo, cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici, con la conseguenza che lo stesso legislatore può legittimamente disciplinare le modalità della riscossione, imporre limiti alla stessa, o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione con tale sistema per i crediti più risalenti (v. Cass. 925/2004, cit.);
  2. b) la richiamata disciplina riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999 e la «rottamazione» del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell’esazione e benefici dell’eventuale riscossione e che, per quelli superiori a euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura;
  3. c) il disposto annullamento del ruolo (e cioè dell’elenco formato dall’ente dei propri crediti e dei propri debitori, reso esecutivo dalla ex Intendenza di Finanza; artt. 10 e 11 d.p.r. 602/1973) non coincide con l’annullamento del credito sottostante, poiché l’esclusione della possibilità di procedere alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo e non anche l’estinzione del credito, deponendo in tal senso le finalità perseguite dal legislatore non di ablazione in danno di enti cui lo Stato non contribuisce, neppure in via indiretta, ma come intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzo ruoli;
  4. d) l’espressa previsione dell’eliminazione dei predetti crediti dalle scritture contabili dell’ente, la quale, oltre a costituire un effetto già altre volte contemplato in caso di discarico dal ruolo, riveste una valenza esclusivamente contabile, in funzione dell’esigenza, correlata al sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell’ente, evitando che crediti persistentemente insoluti possano venire ad alterarne i bilanci di esercizio, quali poste soltanto virtuali iscritte all’attivo, in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci (v. Cass. 925/2024; 26531/2020; 11972/2019 citt.);
  5. e) sono stati superati i dubbi di incostituzionalità della L. 228/2012; e ciò sia sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l’abrogazione del principio del «non riscosso per riscosso» e la «rottamazione dei ruoli inattivi», sono ricompresi gli enti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasformazione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dall’art. 3 Cost.; sia in relazione alla lesione dell’art. 6 CEDU, quale norma interposta per violazione dell’art. 117 Cost., in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell’interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019 (Cass. 925/2024; 26531/2020; Cass. 4555/2022 citt.); in particolare, sotto il profilo dell’irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, le stesse non si configurano come un intervento isolato e inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private;
  6. f) non ricorre una forma larvata di espropriazione patrimoniale neppure per i crediti inferiori a euro 2.000,00, come precisato con le ordinanze n. 11972/2020 e n. 26531/2020 della III Sezione, in ciò innovando rispetto alla pronuncia capostipite n. 12229 del 2019, che non aveva specificamente affrontato il tema; «l’annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili» dei crediti inferiori a euro 2.000,00 non integra un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, poiché la suddetta formula lessicale deve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenza perseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio di riscossione a mezzo ruoli, mediante eliminazione dell’ingente arretrato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni, sicché va interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.); pertanto le formule lessicali adottate nel testo legislativo («annullamento»; «eliminazione»), debbano essere riferite esclusivamente al «titolo esecutivo» (e cioè al ruolo) e non anche al «diritto di credito»; in tale ottica, la prescrizione normativa dell’eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali assume quindi valenza esclusivamente contabile in funzione della esigenza, richiesta dal sistema contabile Europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell’ente, escludendo l’appostazione dei crediti relativi ai ruoli annullati in bilancio nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, sì da integrare l’attivo patrimoniale;

g ) l’obbligo di rendicontazione, non previsto dal D.P.R. n. 43 del 1988, è stato introdotto, per i ruoli resi esecutivi prima del 30.9.1999, dalla disciplina transitoria del D.lgs. n. 112 del 1999, che non prevedeva però la perdita del diritto al discarico per inesigibilità (Cass. 4555/2022; Cass. 21031/2022);

  1. h) i termini per l’invio della dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge di stabilità per l’anno 2013, che li ha ulteriormente prorogati -comma 530 art.1 – (cfr. Cass. 925/2024; 33496/2023; 25136/2023; 24948/2023; 106/2023);
  2. i) pertanto l’annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 costituisce, indipendentemente dall’importo degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione del relativo elenco all’ente creditore, e neppure dell’ esaurimento delle attività di competenza, non sussistendo alcuna disposizione che preveda espressamente tale adempimento come condizione necessaria per il discarico dell’agente della riscossione, ma rilevando lo stesso esclusivamente ad altri effetti (v., Cass. 24948/2023; Cass. 1107/2024); in tal senso depongono chiaramente non solo l’esclusione dell’applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e della possibilità di procedere a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, che risulterebbe priva di senso ove il discarico dell’agente continuasse ad essere subordinato alla dimostrazione del diligente espletamento dell’attività esecutiva e informativa posta a suo carico, ma anche la disciplina attuativa dettata dall’art. 2, comma secondo, del D.M. 15 giugno 2015, che anche per i crediti di importo superiore ad euro 2.000,00 prevede il «discarico automatico» delle relative quote e l’eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore (analogamente a quanto previsto dall’art. 1, comma secondo, per i crediti di importo inferiore), senza subordinare tale effetto alla trasmissione dell’elenco.

7.4. Rispetto a un tale consolidato assetto della giurisprudenza della Corte la ricorrente non ha offerto elementi per mutare l’indicato orientamento. Né valgono a tal fine il fatto che la legge impone la corresponsione all’agente per la riscossione delle spese sostenute per l’esazione infruttuosa dei crediti, né le difficoltà di fatto che la Cassa possa incontrare nell’esazione dei suoi crediti.

Infatti, le prime si giustificano, comunque, in funzione di una attività posta in essere nell’interesse dell’ente, mentre le seconde confermano, semmai, la validità del fine perseguito dalla legge di riforma, volta a escludere la riscossione a mezzo ruolo per crediti da considerarsi esistenti soltanto in apparenza e la loro indicazione contabile potrebbe falsare i risultati di bilancio dell’ente creditore, che per anni ha trascurato di attivarsi per richiedere informazioni e sollecitare gli adempimenti finalizzati alla riscossione, nonostante l’inottemperanza del concessionario o dell’agente agli obblighi di trasmissione dei risultati delle attività di esazione (v. Cass. 925/2024; 25136/2023; 25303/2023; 23651/2020; 11972/2020). Risultano così irrilevanti le considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito dell’ingiustificato beneficio dell’interpretazione resa dalla Corte a favore del concessionario della riscossione di non dover rispondere del suo operato, a prescindere da ogni riscontro di colpevolezza.”

Non credo che il solo ricorso alla IA (l’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il recupero crediti automatizzando processi, analizzando dati per previsioni precise e personalizzando le strategie, migliorando efficienza, tassi di recupero e conformità normativa attraverso strumenti come Machine Learning, NLP e chatbot, per un approccio più rapido, efficace ed etico)  potra’ aumentare l’efficienza del recupero crediti, perché il problema reale è la povertà di una larga fetta di iscritti in Cassa Forense, dato che solo il 7,6% degli iscritti sfonda quota130.000 euro l’anno, mentre oltre 80 mila avvocati guadagnano meno di 20 mila euro lordi all’anno !

 

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