Riforma del D.Lgs. 231/2001
Una scelta di sistema condivisibile, ma restano nodi irrisolti.
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Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella seduta del 4 agosto, il disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recependo in larga misura la proposta elaborata dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia e coordinato dal Presidente Giorgio Fidelbo. La nota della Giunta e dell’Osservatorio D.Lgs.231/2001
Contrariamente a quanto sostenuto da alcune ricostruzioni di stampa, l’elevazione della colpa di organizzazione a elemento costitutivo dell’illecito non rappresenta un «ribaltamento dell’onere della prova» a favore delle imprese, né uno scudo dai processi penali. Sul punto, il DDL di riforma si limita a codificare ciò che la dottrina penalistica sostiene da un quarto di secolo e che la giurisprudenza di legittimità ha faticosamente, ma definitivamente sancito: la colpa di organizzazione è elemento costitutivo dell’illecito 231 e l’onere della prova ricade sulla pubblica accusa.
In questa direzione si erano già espresse le Sezioni Unite ThyssenKrupp del 2014, mentre la sentenza Impregilo bis (Cass., Sez. VI, n. 23401 del 2022) ha escluso in modo esplicito qualsiasi inversione dell’onere probatorio. La novità legislativa, dunque, non introduce un nuovo assetto degli equilibri processuali, ma dà veste normativa a quello che è ormai diritto vivente. La scelta appare opportuna proprio perché consente di superare residue resistenze interpretative che hanno a lungo ostacolato il pieno inquadramento del sistema 231 entro il paradigma costituzionale della responsabilità punitiva per fatto proprio colpevole.
Meritano una valutazione positiva anche altre soluzioni contenute nel disegno di legge. In particolare, la valorizzazione della logica premiale e riparatoria — con la nuova procedura di estinzione dell’illecito per l’ente che elimini le carenze organizzative, estesa anche alla materia ambientale e tributaria — e il rafforzamento dello statuto processuale dell’ente: l’obbligo per il pubblico ministero di contestare specificamente le carenze organizzative, la giurisdizionalizzazione dell’archiviazione, che pone fine all’anomalia dell’archiviazione unilaterale da parte dell’accusa, e l’ancoraggio del sequestro preventivo ai gravi indizi di responsabilità.
Permangono, tuttavia, alcuni nodi irrisolti.
Il giudizio di idoneità del modello organizzativo — vero epicentro dell’incertezza applicativa del sistema — non è presidiato da un espresso vincolo di valutazione ex ante, sulla base delle conoscenze disponibili al momento della condotta: senza questo correttivo, la prognosi postuma continuerà a governare i processi, soprattutto in materia di illeciti colposi.
L’obbligo di immediata iscrizione dell’illecito, in sé astrattamente condivisibile, produce effetti extraprocessuali — in particolare nel sistema dei contratti pubblici — che il testo non presidia adeguatamente.
Il regime della prescrizione dell’illecito, che di fatto rende l’ente perseguibile senza limiti di tempo dopo la contestazione, creando un evidente conflitto con i principi e le regole che presidiano accertamento della responsabilità dell’autore del reato presupposto, resta estraneo alla riforma, in contraddizione con il dichiarato intento di allineare il decreto 231 al paradigma della responsabilità penale. Inoltre, la razionalizzazione del catalogo dei reati presupposto è rinviata a una delega dai criteri generici, come se “parte generale” e “parte speciale” non fossero tra loro interdipendenti. Infine, la riforma dovrà essere coordinata con la parallela iniziativa governativa in materia di sicurezza sul lavoro, che assume il modello organizzativo quale presupposto della limitazione della responsabilità individuale del datore di lavoro.
L’Ucpi e il proprio Osservatorio sulla responsabilità degli enti seguiranno con attenzione l’iter parlamentare della riforma, offrendo il proprio contributo affinché il nuovo assetto sia pienamente coerente con i principi costituzionali, la certezza del diritto e le garanzie del giusto processo.
Il diritto penale dell’impresa non ha bisogno di scudi, ma nemmeno di forche: ha bisogno di regole certe, di garanzie effettive e di giudici messi in condizione di accertare la responsabilità di persone fisiche e giuridiche senza poter ricorrere a pericolose scorciatoie probatorie.
Per un esame dettagliato del provvedimento si rinvia all’allegata nota di approfondimento.
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