Riforma 231, tra nuovi cantieri e vecchie criticità
L’Osservatorio Ucpi analizza le proposte di modifica e chiede più garanzie e una visione organica.
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Il sistema della responsabilità da reato degli enti è entrato in una fase cruciale della propria evoluzione. A oltre vent’anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001, il dibattito sulle possibili riforme si è intensificato e vede oggi convergere iniziative diverse, non sempre coordinate, che potrebbero incidere profondamente sull’assetto della disciplina. In questo scenario si inserisce l’attività dell’Osservatorio sul D.Lgs. 231/2001 dell’Unione delle Camere Penali Italiane, che nel corso dell’ultimo anno ha affiancato al monitoraggio scientifico e giurisprudenziale una riflessione più ampia sul ruolo delle garanzie nel processo penale d’impresa.
Costituito nella sua attuale composizione nel febbraio 2024, sotto la guida dell’avvocato e professore Tommaso Guerini, l’Osservatorio ha sviluppato una struttura organizzativa articolata in quattro gruppi di lavoro dedicati rispettivamente all’analisi delle novità legislative e giurisprudenziali, ai temi della compliance e dei modelli organizzativi, ai rapporti con le Camere penali territoriali e all’interazione tra sistema 231 e misure di prevenzione. Un’organizzazione che ha consentito di seguire in maniera costante le trasformazioni di una materia sempre più centrale nel diritto penale dell’economia.
L’attività del 2025-2026 è stata inevitabilmente influenzata dalla campagna referendaria promossa dall’UCPI a sostegno della separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. Dopo l’approvazione definitiva della riforma costituzionale da parte del Senato, il 16 luglio 2025 è stato costituito il Comitato “Camere Penali per il sì”, chiamato a sostenere le ragioni della riforma nel confronto pubblico. L’Osservatorio ha partecipato attivamente a questo percorso attraverso incontri, dibattiti e iniziative territoriali, ritenendo che il tema della separazione delle carriere fosse strettamente connesso alla tutela delle garanzie processuali, particolarmente rilevanti anche nei procedimenti a carico degli enti.
Secondo l’analisi dei penalisti, infatti, il sistema 231 continua a presentare profili di forte compressione delle prerogative difensive. Le modalità investigative e cautelari che possono essere adottate nei confronti delle società e degli enti collettivi rendono particolarmente sensibile il tema dell’equilibrio tra accusa e difesa. In questa prospettiva, la battaglia referendaria è stata interpretata come parte di un più ampio progetto di riequilibrio del processo penale.
Sul fronte normativo, l’ultimo anno ha registrato una significativa accelerazione dei percorsi di riforma. Da una parte si colloca il lavoro del Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Giustizia e coordinato dal presidente di sezione della Corte di Cassazione Giorgio Fidelbo, che ha concluso i propri lavori nell’ottobre 2025, pubblicando nei primi mesi del 2026 una relazione corredata da una proposta organica di revisione della disciplina. Dall’altra vi è la proposta di legge A.C. 2632, presentata alla Camera il 29 settembre 2025 dall’onorevole Jacopo Morrone, frutto di un’iniziativa parlamentare autonoma sostenuta da ambienti accademici e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati.
La presenza di due percorsi paralleli rappresenta, secondo l’Osservatorio, un elemento di criticità. Il rischio è che il legislatore si trovi a gestire contemporaneamente progetti non coordinati, con il pericolo di generare soluzioni incoerenti o addirittura contrastanti. Una situazione che evidenzia l’assenza di una strategia riformatrice unitaria e che alimenta l’incertezza in un settore che avrebbe invece bisogno di interventi sistematici e condivisi.
Tra i due cantieri aperti, la proposta Fidelbo è considerata quella di maggiore rilievo, sia per l’autorevolezza dei componenti del Tavolo sia per l’ampiezza degli interventi prospettati. Tuttavia, l’Osservatorio invita a ridimensionarne la portata innovativa. Uno dei punti più enfatizzati riguarda la trasformazione della “colpa di organizzazione” da causa di esclusione della responsabilità a elemento costitutivo dell’illecito dell’ente. Una modifica che, secondo i penalisti, recepisce in larga misura orientamenti già consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Già con la sentenza ThyssenKrupp del 2014 e, soprattutto, con la decisione Impregilo del 2022, la giurisprudenza aveva infatti chiarito che non esiste una vera inversione dell’onere della prova a carico dell’ente e che spetta all’accusa dimostrare la concreta sussistenza della colpa di organizzazione. La proposta di riforma, pertanto, finirebbe per cristallizzare un approdo interpretativo già maturato piuttosto che introdurre una svolta radicale.
Più problematico appare invece il tema dell’idoneità dei modelli organizzativi. Il Tavolo Fidelbo propone di valorizzare le best practices come parametro di riferimento per la valutazione giudiziale dei modelli adottati dalle imprese. Una soluzione che, secondo l’Osservatorio, non elimina il problema della discrezionalità del giudice, ma rischia semplicemente di spostarlo. In assenza di criteri normativi più precisi, continueranno infatti a permanere margini di incertezza che rendono difficile per le imprese prevedere ex ante quali assetti organizzativi saranno ritenuti adeguati.
Ulteriori perplessità riguardano l’assenza di interventi incisivi su alcuni dei nodi storici del sistema. Tra questi figurano le misure cautelari interdittive, che possono incidere pesantemente sulla vita dell’ente già nella fase delle indagini preliminari, e il catalogo dei reati presupposto, ampliato nel corso degli anni attraverso successive stratificazioni normative prive di una chiara coerenza politico-criminale.
Particolarmente delicata è poi la proposta di introdurre l’obbligo per il pubblico ministero di iscrivere l’ente nel registro delle notizie di reato, accompagnando tale scelta con un meccanismo di archiviazione sottoposto al controllo del giudice per le indagini preliminari. L’intento è quello di rafforzare la trasparenza del procedimento e garantire una maggiore tutela difensiva. Tuttavia, l’Osservatorio sottolinea come la formalizzazione dello status di “ente indagato” possa produrre conseguenze extraprocessuali rilevanti.
Nel settore degli appalti pubblici, ad esempio, l’iscrizione potrebbe incidere sulla valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico, generando effetti reputazionali e commerciali ben prima di qualsiasi accertamento di responsabilità. Una misura pensata come garanzia rischierebbe così di trasformarsi in una forma di anticipazione degli effetti pregiudizievoli del procedimento.
Le prospettive per il prossimo anno si concentrano dunque sul monitoraggio dell’iter parlamentare delle diverse proposte di riforma e sulla partecipazione al confronto istituzionale. L’Osservatorio intende promuovere contributi tecnici, audizioni e momenti di approfondimento, con l’obiettivo di assicurare che eventuali modifiche normative siano accompagnate da un rafforzamento effettivo delle garanzie.
Grande attenzione sarà inoltre dedicata alla riforma della sicurezza sul lavoro elaborata dalla Commissione presieduta dal viceministro Francesco Paolo Sisto. La relazione conclusiva consegnata nel maggio 2026 individua proprio nel sistema 231 il modello di riferimento per la costruzione di un nuovo approccio alla prevenzione degli infortuni. La proposta punta a valorizzare ulteriormente i modelli organizzativi, prevedendo una limitazione della responsabilità penale del datore di lavoro nei casi in cui l’impresa abbia adottato assetti conformi agli standard richiesti.
Per l’Osservatorio, il sistema della responsabilità degli enti si trova oggi davanti a un passaggio decisivo. La moltiplicazione delle iniziative legislative dimostra l’esigenza di intervenire su una disciplina che negli anni è cresciuta per aggiunte successive e spesso prive di una visione complessiva. Resta però aperta la questione fondamentale: se la futura riforma saprà davvero costruire un sistema più equilibrato, capace di coniugare esigenze di prevenzione, certezza del diritto e piena tutela delle garanzie difensive, oppure se si limiterà ad aggiungere un nuovo strato normativo a un impianto già complesso e frammentato.
Relazione annuale
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