Patrocinio a spese dello Stato: compenso al legale anche in caso di prescrizione
La Cassazione accoglie il ricorso di un avvocato riconoscendogli il pagamento per l’attività preparatoria all’istruttoria
Nell’ordinanza n. 2502/2024, la Cassazione, ribaltando la decisone del Tribunale, si esprime a favore di un avvocato che, rappresentando un cliente beneficiario del patrocinio a spese dello Stato durante un procedimento penale, conclusosi successivamente con la dichiarazione di estinzione per prescrizione, ha sollecitato la liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria, supportando la richiesta con la presentazione di una lista di testimoni.
Il caso in questione vedeva il presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto respingere l’opposizione presentata da un avvocato contro il decreto di liquidazione del compenso per la sua prestazione legale in un procedimento penale conclusosi per prescrizione. Il legale difendeva un beneficiario del patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale, tuttavia, negava al professionista legale il diritto alla liquidazione del compenso per la fase istruttoria, affermando che tale fase non si era effettivamente svolta. La motivazione si basava sulla conclusione del procedimento, nato da un’opposizione a decreto penale di condanna, e chiuso con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, dopo una serie di rinvii.
Il legale decideva di presentare ricorso in Cassazione, sostenendo di aver svolto attività preparatorie all’istruttoria, depositando una lista testimoniale e citando i testi, come previsto dall’art. 12, comma 3 del D.M. 55/2014.
La Corte di Cassazione, nel valutare il motivo del ricorso, riconosceva la fondatezza delle argomentazioni presentate dall’avvocato. In particolare, sottolineava che il Tribunale aveva erroneamente escluso il compenso per la fase istruttoria, non considerando che questa non si limita solamente all’escussione dei testimoni o all’acquisizione di documenti, ma comprende anche l’attività preparatoria all’istruttoria. Di conseguenza, la Corte accoglieva il ricorso e rinviava il caso a un altro magistrato del Tribunale per una nuova valutazione.
Altre Notizie della sezione
In discussione la dignità delle professioni ordinistiche
06 Maggio 2024Dura presa di posizione dell’Ordine degli Avvocati di Roma sull'Anac. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inviato una Nota a diverse istituzioni, tra cui la Premier Giorgia Meloni e il Presidente di Anac Giuseppe Busia.
«Disponibili al confronto con Nordio sulla riforma prima che diventi legge»
06 Maggio 2024Il sindacato delle toghe cambia postura e apre al dialogo con il guardasigilli in vista del prossimo congresso di Palermo.
L’Anac non può chiedere di cancellare l’equo compenso e la dignità dei professionisti
06 Maggio 2024Il presidente del Cnf Francesco Greco replica all’Autorità Anticorruzione, che ha inviato al governo una nota contraria alle nuove norme sul lavoro intellettuale: «Le garanzie che le Pa devono poterci chiedere non possono consistere nel ritorno delle gare al ribasso».