Ocf interviene sulla ammissibilità del ricorso a domanda congiunta
E cumulata di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
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Ocf esprime viva soddisfazione per l’intervento tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art 473 bis n.49 cpc.
Con la sentenza n.28727 , oggi la Prima Sezione della Corte di cassazione – su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso ex art 363 bis cpc per la risoluzione di una questione di diritto che presenti gravi difficoltà interpretative – ha, infatti, affermato il principio secondo il quale “ In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
All’indomani della entrata in vigore della riforma Cartabia che ha introdotto la facoltà prevista dall’art 473 bis n.49 cpc di proporre domanda cumulata di separazione e divorzio, si è assistito al proliferare di pronunce discordanti in vari Tribunali d’Italia ( Treviso, Firenze,Genova, MIlano, Vercelli, Lamezia Terme, Bari, Padova ) e con propria nota del giugno 2023 l’Organismo congressuale forense aveva chiesto al Ministero di chiarire la disciplina con un intervento normativo.
Con la sentenza odierna la Corte di Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale
L’organismo congressuale forense auspica che l’introduzione di tale facoltà possa condurre un maggior rispetto delle linee guida in tema di giustizia previste dal PNRR.
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