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L’IA può aiutare l’avvocato, non sostituirlo

Citazioni inesistenti e dati a rischio: la California regola l’impiego della Generative AI in studi e Aule. Una riforma che crea un precedente anche per il dibattito europeo.

L’IA può aiutare l’avvocato, non sostituirlo

Il Senato e l’Assemblea della California hanno approvato il 31 agosto la versione definitiva del Senate Bill 574, presentato dal senatore Umberg. Il testo attende ora la firma del governatore Newsom. Se convertito in legge, introdurrà obblighi specifici per gli avvocati che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale generativa nell’esercizio della professione.

Il provvedimento nasce da un fenomeno ormai ricorrente nei tribunali statunitensi, giudici che sanzionano parti e difensori per aver depositato atti contenenti citazioni di sentenze o norme inesistenti, generate dall’IA e non verificate. Negli ultimi mesi i casi si sono moltiplicati in diverse giurisdizioni, dal Mississippi al Connecticut, dove le corti hanno iniziato a trattare l’uso disinvolto degli strumenti generativi come una violazione autonoma dei doveri deontologici, distinta dal merito della causa.

Il principio di fondo della riforma è che l’avvocato non può delegare la pratica del diritto all’intelligenza artificiale generativa. Lo strumento può assistere il professionista, non sostituirlo. È una linea che la California traccia per prima in forma di legge, dopo che l’uso dell’IA negli studi legali era stato finora regolato solo da linee guida deontologiche e da singole pronunce giudiziarie. Attorno a questo principio la legge costruisce tre obblighi.

Il primo è la riservatezza. Dati identificativi, informazioni su procedimenti penali, recapiti di parti, vittime, testimoni e personale giudiziario, dati medici, psichiatrici e finanziari non potranno essere inseriti in sistemi di IA il cui accesso non sia limitato all’avvocato e a collaboratori vincolati al segreto professionale. Per gli studi legali diventa quindi decisivo conoscere le modalità con cui ogni fornitore tratta e conserva i dati caricati nei propri sistemi, incluse le politiche di addestramento dei modelli sui contenuti degli utenti.

Il secondo è la verifica degli output. L’avvocato dovrà adottare misure ragionevoli per controllare l’accuratezza di quanto prodotto dall’IA, comprese le citazioni normative e giurisprudenziali, correggendo ogni risultato errato o frutto di “allucinazione” prima di utilizzarlo nella propria attività. La regola vale anche in sede processuale. Atti, memorie e istanze depositati in giudizio non potranno contenere citazioni che il difensore responsabile del deposito non abbia personalmente verificato, incluse quelle fornite dall’intelligenza artificiale. In caso di violazione, dopo aver concesso all’avvocato la possibilità di ritirare o correggere il materiale contestato, il giudice potrà applicare sanzioni non pecuniarie, penalità e, ricorrendone i presupposti, la condanna al pagamento delle spese di controparte.

Il terzo è la trasparenza. L’avvocato dovrà comunicare al tribunale l’utilizzo della generative AI per tutti i documenti presentati in giudizio. Se l’IA viene invece impiegata per contenuti destinati al pubblico, il professionista dovrà valutare se renderne noto l’utilizzo. Anche su questo punto la legge lascia un margine di discrezionalità che spetterà alla prassi colmare.

La disciplina non si limita agli avvocati. Vengono introdotti divieti analoghi per gli arbitri, ai quali non sarà consentito delegare all’IA alcuna parte del processo decisionale né fare affidamento su informazioni generate dalla macchina al di fuori del record, senza previa comunicazione alle parti. Anche il sistema di certificazione degli operatori di risoluzione alternativa delle controversie viene toccato dalla riforma, così come gli standard di amministrazione giudiziaria, che il Judicial Council dovrà rivedere alla luce dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale.

Il provvedimento si inserisce in un percorso già avviato dallo State Bar della California, che ha pubblicato linee guida sull’uso della generative AI nella professione e sta lavorando a una revisione delle regole deontologiche. SB 574 aggiunge però un livello legislativo a obblighi finora ricondotti ai principi generali di competenza, diligenza e riservatezza, trasformandoli in prescrizioni espresse e sanzionabili anche sul piano processuale, non solo disciplinare.

Resta aperto un nodo interpretativo, cosa si intenda in concreto per “delega della pratica del diritto” all’intelligenza artificiale. Il testo non offre un elenco di attività consentite e vietate, e sarà l’applicazione pratica a chiarire il confine tra strumenti di ricerca, redazione assistita di bozze, analisi documentale e fasi di lavoro affidate autonomamente alla macchina. È lo stesso nodo che, in forme diverse, si sta ponendo anche in altri ordinamenti, compreso quello italiano, dove il tema resta per ora affidato ai principi generali di diligenza e competenza professionale più che a norme dedicate.

Per ora la California fissa un principio semplice ovvero che l’IA può entrare negli studi legali, ma la responsabilità dell’atto resta sempre e comunque dell’avvocato.

Tiziana Roselli su Il Dubbio

© Riproduzione riservata

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