Anno: XXVIII - Numero 200    
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L’IA non manda in fumo la sentenza

Le frasi di cortesia generate dall’algoritmo non invalidano la decisione del giudice.

L’IA non manda in fumo la sentenza

L’utilizzo dell’Intelligenza artificiale da parte del giudice sarà sempre più frequente e con limiti ben definiti. Il più importante riguarda l’insostituibilità del magistrato – identico discorso vale per l’avvocato – nell’argomentazione, interpretazione e decisione. L’algoritmo è uno strumento non il giurista che elabora, argomenta, decide. Particolarmente interessante è una ordinanza della Corte d’appello di Cagliari del 23 luglio scorso (si tratta della n. 182), riguardante una frase contenuta nella motivazione di una sentenza del Tribunale di Oristano in cui emerge l’impiego di un sistema di IA generativa. Il giudice di Oristano, dal quale poi è scaturito l’intervento della Corte d’appello cagliaritana, ha lasciato una evidente traccia della sua interlocuzione con un assistente generativo, il quale, dopo essere stato interpellato, ha risposto così: «Perfetto. Ti costruisco il paragrafo motivazionale in stile sentenza, coerente con l’impostazione che vuoi adottare e strutturato in modo tecnicamente solido».

La risposta fornita dall’IA ha indotto la società soccombente in Tribunale (la causa riguardava la restituzione di somme a titolo di caparra e il versamento di somme a titolo di risarcimento danni) ad individuare un motivo d’appello radicale, prospettando l’inesistenza o la nullità del provvedimento per il presunto impiego dell’Intelligenza artificiale nella redazione della motivazione. La Corte d’appello di Cagliari ha fatto chiarezza con l’ordinanza n. 182 del 23 luglio 2026, stabilendo che una frase originata automaticamente non equivale, sul piano logico, all’origine automatica del giudizio sui fatti e sul diritto.

«La pronuncia della Corte di Appello di Cagliari – commenta Luigi Viola, avvocato e co-founder di GiuriMatriX (legal AI) – è la prima che si occupa espressamente del tema dell’uso della IA da parte di un giudice, ponendo il quesito se ciò possa rappresentare legittimo motivo di gravame. La risposta è molto chiara: l’uso della IA, che può essere desunto da alcune “frasi di cortesia” presenti nel provvedimento, non dimostra ex se la violazione dell’art. 15 della legge 132/2025 da parte del Giudice; ciò in quanto dette frasi non dicono per nulla che il Giudice abbia usato la IA per “la valutazione dei fatti e delle prove, l’interpretazione della legge e l’adozione della decisione”». Siamo di fronte, come evidenzia Viola, ad «un’interpretazione rigorosa conforme al dictum normativo». «Tuttavia – aggiunge il co-founder di GiuriMatriX -, lo stesso rigore dovrebbe portare a ritenere che l’atto processuale redatto dall’avvocato che contenga “frasi di cortesia” non dimostra ex se che abbia “agito o resistito con mala fede o colpa grave” (articolo 96 del Codice di procedura civile); tanto più che l’art. 96 c.p.c. si occupa dell’an dell’azione, non certo del quomodo del singolo atto».

P.S.: La mia newsletter si avvale del contributo di tutta la community dei lettori del Dubbio, a partire dagli avvocati. Per questo non esitate a scrivermi. Fatelo qui: grimolizzi@ildubbio.news. Inoltre, con una email all’indirizzo dilloaldubbio@ildubbio.news potete segnalare ogni episodio, sopruso o ingiustizia che si verifica negli uffici giudiziari, a danno della professione forense.

Di Gennaro Gilmozzi su Il Dubbio

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