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Giustizia amministrativa, sì alle udienze online ma con la partecipazione degli avvocati

Il Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28 pone rimedio ad una singolare anomalia

Giustizia amministrativa, sì alle udienze online ma con la partecipazione degli avvocati

Ci voleva una disposizione normativa specifica per sancire che le udienze sono tali se vi partecipano anche gli avvocati. Sembra strano – e in effetti per molti non sarà stato semplice spiegarlo ai propri clienti – ma nel sistema della giustizia amministrativa italiana, in questo periodo di sospensione di molte prerogative che ritenevamo irrinunciabile (come, ad esempio la libertà di movimento), è avvenuto che ci sia stato un lasso di tempo in cui le udienze si sono sì svolte, ma tali “udienze” consistevano esclusivamente in un incontro – a distanza – fra magistrati per deliberare sul caso di specie. “Udienze”, quindi, senza possibilità di “udire” la voce dei rappresentanti delle parti, in quanto agli avvocati non era consentito parteciparvi. Eppure, la decisione veniva presa.

Situazione, questa appena descritta, che gli avvocati amministrativisti avevano apertamente avversato, anche perché in altri settori del sistema giudiziario italiano è sempre stato garantito che le udienze fossero effettivamente delle udienze.

A questa singolare anomalia viene posta fine con l’articolo 4 del Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28, il quale prevede quanto segue: “A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 puo’ essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L’istanza e’ accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l’istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto.”

Come si vede, tuttavia, la situazione continua a presentare forti criticità: infatti solo se l’istanza di essere sentiti “da remoto” viene presentata da tutte le parti congiuntamente entro termini specifici, allora l'”udienza” si terrà alla presenza degli avvocati. Altrimenti, sarà il presidente del collegio a dover decidere se accogliere o meno l’istanza proveniente da una sola parte.

E in ogni caso, tale possibilità si concretizzerà soltanto a partire dal 30 maggio 2020.

Certamente quello che più infastidisce in questa situazione è l’incomprensibile frazionamento dei mezzi tecnologici cui l’ordinamento si affida.

Se già risultava indifendibile la scelta di avere sistemi e piattaforme diverse per i tanti processi telematici, non comprendendosi come sia stato possibile edificare una serie così articolata di procedure l’una diversa dall’altra, risulta in questo caso ancora più difficile giustificare un sistema che riesce a consentire lo svolgimento da remoto in alcuni settori della giustizia mentre in altri, ancora, no: e comunque, c’è da aspettasi, con mezzi tecnologici e regole procedurali diverse da quelli in uso nel processo civile.

La tanto invocata semplificazione dovrebbe passare prima da questi problemi, piuttosto che da astratte considerazioni: la semplificazione dovrebbe essere prima di tutto semplificazione della vita degli utenti. Che, in questo caso, sono gli avvocati stessi.

Gestione contratti internazionali, Avv. Balestra – Il coronavirus COVID-19 e le decisioni emergenziali delle autorità sanitarie di vari Paesi, tra cui la Cina e l’Italia, stanno incidendo sulla capacità delle imprese di adempiere regolarmente i contratti.

Smart working, Avv. Bossotto (Studio legale Allen & Overy) – Nel corso di questi ultimi giorni, l’evoluzione dell’epidemia da COVID-19 (detto comunemente “Coronavirus”) ha richiesto vari interventi d’emergenza – anche in ambito giuslavoristico – al fine di contrastarne la diffusione o comunque di regolarne le conseguenze sotto diversi aspetti.

Emergenza Coronavirus: conseguenze penali in caso di trasgressione alle regole dettate dal Governo, Cons. Scarcella – L’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo in questi giorni, oltre alle indispensabili attività di prevenzione da parte dell’Autorità governativa, comporta anche la necessità di maggiore informazione sul piano giuridico.

Compliance ex 231/2001: indicazioni operative per il datore dopo i provvedimenti sul Coronavirus, Avv.ti Sbisà e Manati, componente del Focus Team Corporate Compliance presso lo studio legale BonelliErede – L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus impatta inevitabilmente sulla vita delle persone e delle imprese.

Fonte. Altalex

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