Decreto IA, allarme dell’Ucpi sulle garanzie nel processo penale
Le norme su biometria e indagini rischiano di compromettere trasparenza, diritto di difesa e giusto processo.
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Come noto, la legge n. 132 del 2025 ha conferito al Governo una delega legislativa per disciplinare, tra
l’altro, “l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia” (art. 24, comma 2, lett. h), nonché la regolamentazione del loro impiego “nelle indagini preliminari nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza” (art. 24, comma 5, lett. e).
Il termine per l’esercizio della delega è fissato in dodici mesi dall’entrata in vigore della legge n.132/2025, avvenuta il 10 ottobre 2025.
Lo scorso 10 giugno abbiamo appreso dagli organi di stampa che il Consiglio dei Ministri ha licenziato,
in primo esame preliminare, lo schema di due Decreti Legislativi attuativi che, per quanto qui interessa,
stabiliscono regole armonizzate in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività
di polizia e di responsabilità civile e penale.
Una prima notazione riguarda il metodo seguito nell’elaborazione del testo. Il Consiglio dei ministri ha,
infatti, proceduto all’approvazione, seppur ancora a livello di esame preliminare, del testo del decreto
attuativo in materia di giustizia penale, senza coinvolgere né audire l’Osservatorio ministeriale istituito
con D.M. 10 luglio 2024 proprio con il compito di approfondire le interazioni tra i sistemi di intelligenza artificiale e la giurisdizione.
Si tratta di una scelta difficilmente comprensibile, tanto alla luce della rilevanza tecnica delle varie questioni, quanto per le implicazioni di carattere costituzionale della materia. Peraltro, mentre non risulta adeguatamente valorizzato il predetto Osservatorio, si apprende dell’istituzione con DPCM di un
ulteriore organismo istituzionale: il Comitato di coordinamento per l’aggiornamento della Strategia nazionale sull’intelligenza artificiale.
La scelta desta perplessità non per la costituzione, in sé, di ulteriori sedi tecniche di confronto, ma poiché, specialmente in materie così delicate in cui vengono in rilievo le libertà fondamentali, la protezione dei dati personali e il diritto di difesa, nonché l’interlocuzione con gli stakeholder qualificati,
non può essere considerata un adempimento eventuale o meramente formale. Essa costituisce, al contrario, un passaggio essenziale del procedimento di elaborazione normativa, coerente con il modello europeo delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689, che prevede sedi consultive composte da una pluralità equilibrata di soggetti — istituzioni, esperti, mondo accademico, società civile e operatori
interessati — proprio al fine di assicurare che la regolazione dell’intelligenza artificiale sia tecnicamente
informata, trasparente e rispettosa dei diritti fondamentali.
Nel merito, il provvedimento si segnala per l’introduzione dell’art. 359 ter c.p.p. recante “Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale”, composto di ben otto commi che disciplinano l’impiego di sistemi algoritmici di nuova generazione per consentire agli organi investigativi l’identificazione delle persone indiziate di specifiche ipotesi delittuose.
Parallelamente, l’art. 8 dello schema di decreto disciplina l’utilizzo dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di prevenzione e/o ricerca delle persone scomparse, cioè al di fuori del perimetro delle indagini preliminari svolte nell’ambito del procedimento penale già instaurato, e ne regolamenta il percorso procedimentale e le autorità coinvolte.
Fin dalla presentazione del disegno di legge governativo, l’Osservatorio e l’Unione delle Camere Penali
Italiane avevano evidenziato la necessità che la disciplina dell’impiego dell’intelligenza artificiale fosse
costruita su garanzie sostanziali e non meramente formali. In particolare, era stata sottolineata l’esigenza che gli esiti prodotti dai sistemi algoritmici fossero scientificamente spiegabili, verificabili e
suscettibili di confutazione, in coerenza con i principii che governano la formazione della prova nel processo penale.
Del resto, l’opacità dei moderni sistemi di intelligenza artificiale rappresenta un fenomeno senza precedenti nella storia della tecnologia e costituisce la radice di molteplici rischi, soprattutto nei settori
in cui la spiegazione delle decisioni costituisce un requisito indispensabile.
Lo schema del Decreto attuativo, tuttavia, non sembra recepire tali indicazioni.
La disciplina delineata all’art. 359 ter c.p.p. non introduce, infatti, adeguati presidi volti ad impedire che l’attività investigativa e l’acquisizione di elementi probatori possano fondarsi su sistemi algoritmici caratterizzati da opacità o comunque privi di un sufficiente livello di trasparenza e verificabilità.
Il rischio è quello di attribuire rilevanza processuale a risultati non pienamente controllabili dalle parti e dal giudice, compromettendo i principi del contraddittorio, della verificabilità della prova e, più in generale, l’intero statuto epistemologico del processo penale delineato dal codice di rito.
Da ultimo, occorre riflettere sulla introduzione del nuovo reato di cui art. 437 bis c.p., rubricato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”. La finalità di responsabilizzare chi progetta, immette sul mercato o utilizza professionalmente sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, è, in astratto, certamente comprensibile. Tuttavia, la formulazione della fattispecie pone interrogativi non marginali quanto alla delimitazione soggettiva dell’area del penalmente rilevante. Il riferimento all’“utilizzo professionale” dei sistemi di intelligenza artificiale sembra, infatti, evocare anche la figura dell’utilizzatore, o deployer, come definita dal Regolamento europeo, ossia il soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità al di fuori di un’attività meramente personale. Ne deriva l’esigenza di chiarire se, e in quale misura, tale previsione possa riguardare anche i professionisti che impiegano sistemi di intelligenza artificiale nell’esercizio della propria attività, inclusi gli avvocati.
L’Unione delle Camere Penali Italiane ritiene, pertanto, necessario che il Governo proceda ad una profonda rimeditazione delle scelte normative contenute nello schema di decreto attuativo, nella consapevolezza che l’introduzione dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia penale non può
avvenire a discapito delle garanzie costituzionali del giusto processo.
L’innovazione tecnologica rappresenta una risorsa solo se accompagnata da regole che assicurino
trasparenza, controllabilità e piena sindacabilità degli strumenti impiegati.
Diversamente, il rischio è quello di alterare gli equilibri sui quali si fonda il processo penale democratico. In questa prospettiva, conserva intatta la sua attualità l’insegnamento del compianto Prof. Franco Cordero secondo cui “la caccia val più della preda”: un monito che richiama il principio etico del primato delle garanzie e della correttezza del metodo investigativo rispetto al risultato perseguito.
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