Confisca, stretta sui patrimoni: nuove regole dal 31 ottobre
Il decreto legislativo 186 amplia gli strumenti per recuperare i beni illeciti. Confisca per equivalente, beni trasferiti a terzi e cripto-attività al centro della riforma.
In evidenza
Dal 31 ottobre 2026 cambia il quadro normativo in materia di recupero e confisca dei beni. Il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, attuativo della direttiva europea 2024/1260, introduce un insieme articolato di disposizioni che rafforzano gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria per individuare, sequestrare e confiscare patrimoni riconducibili ad attività illecite. La riforma interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, con un obiettivo preciso: rendere più efficace il recupero dei proventi dei reati e impedire che beni e ricchezze possano essere sottratti alla confisca attraverso trasferimenti, intestazioni indirette o altre operazioni patrimoniali.
Il cambiamento più significativo riguarda l’ampliamento delle possibilità di aggredire il patrimonio del condannato anche quando non sia possibile confiscare direttamente il bene collegato al reato. I nuovi articoli 240-ter e 240-quater del codice penale introducono, rispettivamente, la confisca per equivalente dei beni strumentali in casi particolari e la possibilità di estendere la misura a beni trasferiti a terzi. Nel primo caso, quando non è possibile confiscare le cose utilizzate o destinate a commettere il reato, il giudice può disporre l’ablazione di altri beni o utilità nella disponibilità del reo, anche per interposta persona, per un valore equivalente. La determinazione del valore dovrà tenere conto della gravità del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato.
La seconda novità investe i trasferimenti patrimoniali effettuati per sottrarre beni alla confisca. Nei casi previsti dalla norma, il giudice potrà raggiungere anche beni trasferiti a una persona estranea al reato, ma soltanto quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge, tra cui l’accertamento che il terzo conoscesse, al momento del trasferimento, le finalità perseguite dall’imputato. Non si tratta, dunque, di una confisca automatica dei beni intestati a terzi: la misura richiede specifici presupposti e un accertamento giudiziale. È un passaggio importante perché punta a contrastare le operazioni elusive senza cancellare la necessità di verificare la posizione del soggetto che ha ricevuto i beni.
La riforma interviene anche sulla confisca allargata prevista dall’articolo 240-bis del codice penale, ampliando il catalogo dei reati richiamati e introducendo un riferimento espresso alla correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e lo svolgimento dell’attività delittuosa. Un criterio analogo viene introdotto nel Codice antimafia con il nuovo articolo 24-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011: il tribunale dovrà verificare il rapporto temporale tra l’acquisizione dei beni e il periodo in cui si manifesta la pericolosità sociale del proposto, indicando specificamente tale correlazione nel provvedimento di confisca. La verifica temporale assume così un ruolo esplicito nella motivazione delle decisioni, chiamate a confrontare la storia patrimoniale del soggetto con gli elementi rilevanti per la misura.
Il rafforzamento degli strumenti patrimoniali si accompagna a nuove possibilità investigative. Il pubblico ministero potrà svolgere attività integrative di indagine specificamente finalizzate a individuare beni, denaro e altre utilità da sottoporre a confisca obbligatoria. Anche le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo vengono raccordate con l’obiettivo di identificare i patrimoni confiscabili. Inoltre, il nuovo articolo 536-bis del codice di procedura penale stabilisce che, nei casi di confisca per equivalente, la sentenza di condanna debba individuare specificamente i beni da confiscare oppure determinare la somma di denaro corrispondente al valore della misura. L’obiettivo è rendere più puntuale la decisione giudiziaria anche nella fase in cui viene definito l’oggetto concreto della confisca.
Il provvedimento estende e coordina le disposizioni patrimoniali anche in settori specifici. Sono interessati, tra gli altri, i reati associativi, quelli di tipo mafioso, alcune fattispecie contro la libertà individuale, i delitti in materia di corruzione tra privati, il traffico di stupefacenti, i reati connessi all’immigrazione e diverse violazioni ambientali. Per alcune di queste fattispecie vengono introdotte o precisate ipotesi di confisca delle cose strumentali al reato e, quando la confisca diretta non sia possibile, forme di confisca di valore. Il decreto interviene anche sulla disciplina dei reati ambientali, prevedendo specifiche conseguenze patrimoniali per le fattispecie richiamate dalle nuove disposizioni.
Un altro capitolo riguarda la vendita dei beni sequestrati prima della confisca. La nuova disciplina consente di procedere all’alienazione quando i beni non possono essere custoditi senza rischio di deterioramento o senza rilevanti diseconomie. La vendita anticipata mira a evitare che il trascorrere del tempo faccia perdere valore ai beni o generi costi sproporzionati di gestione. La procedura, tuttavia, prevede garanzie per gli interessati: la comunicazione del provvedimento, la possibilità di chiedere di essere sentiti entro quindici giorni e specifiche regole per l’impugnazione. Se la vendita viene autorizzata, il vincolo cautelare si trasferisce sul ricavato, che resta assoggettato alle decisioni successive sulla confisca o sulla restituzione. Nel sistema delle misure di prevenzione, le nuove disposizioni disciplinano inoltre la destinazione alla vendita dei beni sequestrati e la sorte di quelli mobili privi di valore, improduttivi o non alienabili, per i quali può essere disposta la distruzione o la demolizione nei casi previsti.
La trasformazione digitale dei patrimoni entra a sua volta nella nuova disciplina. Il decreto introduce regole specifiche per il sequestro delle cripto-attività, prevedendo, ove possibile, il trasferimento delle attività e dei relativi mezzi di accesso, comprese le chiavi crittografiche private, nell’ambito del Fondo unico giustizia. Quando ciò non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adottate procedure alternative idonee a garantire all’autorità procedente la custodia e il controllo esclusivi. Il provvedimento di sequestro dovrà essere comunicato anche agli emittenti e ai prestatori di servizi coinvolti, quando identificabili. Presso il Fondo unico giustizia viene inoltre istituito un servizio dedicato alla gestione del portafoglio di cripto-attività sequestrate. Le modalità operative, i requisiti delle infrastrutture digitali e le misure di sicurezza saranno definiti da un successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
A completare il quadro è l’obbligo, per il Ministero della giustizia, di trasmettere annualmente alla Commissione europea dati statistici su sequestri, confische, valore dei beni recuperati, cooperazione con gli altri Stati membri, vendite anteriori alla confisca e riutilizzo sociale dei patrimoni. La raccolta di informazioni dovrà consentire di seguire non soltanto il numero dei provvedimenti, ma anche il valore dei beni effettivamente recuperati e la destinazione delle ricchezze confiscate.
Il decreto legislativo n. 186 del 2026 ridisegna così una parte rilevante del sistema di recupero dei patrimoni illeciti: amplia gli strumenti di confisca, rafforza la ricerca dei beni, disciplina la vendita anticipata e affronta le nuove esigenze legate alle attività digitali. La sua efficacia concreta dipenderà però dall’applicazione delle norme, dalla capacità degli uffici giudiziari di ricostruire patrimoni complessi e dalla disponibilità di strumenti tecnici adeguati. Il rafforzamento dell’azione patrimoniale dovrà procedere insieme al rispetto delle condizioni previste dalla legge, alla motivazione dei provvedimenti e alla tutela dei diritti degli interessati. È su questo equilibrio tra capacità di recuperare i beni illeciti, efficienza delle procedure e garanzie giuridiche che si misurerà la portata effettiva della riforma.
Altre Notizie della sezione
Una giustizia senza pregiudizi: il “lodo Dubbio” avvicina i partiti
22 Ottobre 2026Politica a confronto per i 10 anni del giornale: «Fate un’informazione libera da opportunismi».
Avvocati” spiati”, stop del Pm: i nastri non si distruggono
22 Ottobre 2026Deciderà il gip, ma l’udienza è stata rinviata al 12 febbraio.
L’IA non manda in fumo la sentenza
21 Ottobre 2026Le frasi di cortesia generate dall’algoritmo non invalidano la decisione del giudice.
