Anno: XXVIII - Numero 79    
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Articolo 68 e separazione dei poteri

La Corte costituzionale circoscrive ulteriormente le guarentigie parlamentari.

Articolo 68 e separazione dei poteri

Con la sentenza n. 47/2026 – depositata il 3 aprile – la Corte Costituzionale ha deciso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica in relazione ad attività investigative disposte dalla Procura della Repubblica e dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, nell’ambito di un procedimento penale in cui risultava indagato un consigliere dell’assemblea regionale siciliana, il quale era stato sottoposto ad intercettazioni ambientali all’interno dei locali della sua segreteria politica. Nel medesimo immobile aveva sede anche la segreteria politica di una senatrice della Repubblica.

La questione oggetto della valutazione demandata alla Corte riguardava la violazione dell’art. 68 Cost. sotto un duplice profilo: da un lato, l’autorità giudiziaria avrebbe effettuato intercettazioni a carico della senatrice senza richiedere l’autorizzazione preventiva del Senato, come invece prescritto dal terzo comma della disposizione costituzionale. Dall’altro, nel momento in cui disponeva l’installazione delle microspie, la polizia giudiziaria avrebbe compiuto una “perquisizione” dei locali utilizzati dalla parlamentare, in assenza, anche in questo caso, di autorizzazione da parte della Camera competente, in violazione del secondo comma dello stesso articolo 68.

Le motivazioni con cui la Corte Costituzionale ha risolto il conflitto di attribuzione in favore dell’autorità giudiziaria catanese, escludendo la ricorrenza dei presupposti previsti dalla predetta norma, ci impongono una riflessione critica sugli effetti e sulle ricadute che – ben al di là del caso specifico – questa sentenza potrebbe avere sul principio della separazione dei poteri dello Stato, principio che sta alla base della stessa idea di democrazia.

Si avvertono, infatti, non poche perplessità nel leggere che garanzie poste dalla Costituzione a tutela dell’esercizio dell’attività politica dei parlamentari da potenziali condizionamenti da parte del potere giudiziario, possano trovare eccezioni sulla base di elementi che poco o nulla hanno a che fare con il principio che dovrebbe essere salvaguardato, quali ad esempio le dimensioni di un immobile, la distribuzione interna dei suoi locali, o il titolo giuridico che ne giustifica il possesso. Era infatti noto all’autorità giudiziaria che tale immobile era occupato dalla segreteria politica della senatrice, peraltro compagna e convivente dell’indagato, con la più che probabile possibilità che le intercettazioni avrebbero potuto coinvolgere anche la senatrice. Possibilità che è divenuta certezza nel momento dell’accesso fisico nei locali, quando è stato accertato che si trattava di immobile indiviso, composto anche di spazi comuni (ed in effetti la voce della senatrice verrà captata nel corso dell’attività intercettiva).

Ma le perplessità si fanno più forti nel leggere le argomentazioni della sentenza con cui la Corte ha ritenuto che l’attività di accesso della Polizia giudiziaria proprio nei locali della segreteria politica della senatrice – qualificata dalla stessa P.G. come attività di “ispezione” –  si sarebbe sostanziata in una “ricognizione meramente estrinseca”, come tale estranea al concetto di “perquisizione”, e dunque non soggetta alle guarentigie previste dal secondo comma dell’art. 68 Cost.

Siamo consapevoli del fatto che la giurisprudenza costituzionale sui conflitti risulta informata ad un duplice criterio: aderenza ai princìpi e flessibilità delle decisioni nel caso concreto; e sappiamo anche come la conciliazione tra queste due insopprimibili esigenze sia estremamente difficile e che le soluzioni individuate nelle singole fattispecie possano lasciare insoddisfatti.

Tuttavia, proprio partendo dal caso concreto, le perplessità nascono dall’impressione che, nella fattispecie, a prevalere sulle garanzie costituzionali poste a tutela dei parlamentari da indebite interferenze della magistratura, siano state esigenze prettamente investigative e di conservazione della prova.

Sembra chiara, in questo senso, la scelta di valorizzare elementi per lo più formali, quali la dimensione di un immobile, la dislocazione dei suoi locali interni, ovvero la forma giuridica di un’attività investigativa che  – quale sia il nomen iuris che le si possa dare, o la finalità che le si voglia attribuire   – ha avuto quale oggettiva ed indiscutibile concretizzazione un accesso ed una ispezione di un luogo pacificamente riconducibile alla tutela costituzionale prevista dal secondo comma dell’art. 68, quale è, senza dubbio alcuno, la segreteria politica di una senatrice della Repubblica.

Nel caso concreto è francamente arduo poter sostenere che si sia trattato di un’attività investigativa “occasionale”, e ciò anche con riguardo alle intercettazioni ambientali, atteso che il dato della presenza della sua segreteria politica nell’immobile, e della condivisione degli spazi interni indivisi, non era stato appreso “occasionalmente”, ma era già noto agli inquirenti prima e durane le predette attività.

Tali peculiari circostanze avrebbero dovuto far prevalere la più ampia tutela del principio codificato nell’art. 68 Cost., che – secondo l’interpretazione data dalla Corte Costituzionale in altre pronunce – “non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell’autonomia e indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione” (sentenze nr. 9/1970, 157/2023 e 38/2019).

D’altra parte, nella volontà dei Costituenti, l’immunità della funzione parlamentare doveva costituire il contraltare alla riconosciuta indipendenza ed autonomia del potere giudiziario dal potere politico: come il primo non dovrà essere sottoposto a condizionamenti dal secondo, allo stesso modo il potere politico – senza un proprio atto autorizzativo – non potrà subire intromissioni nel suo esercizio da parte della magistratura, che ha la disponibilità non solo del potere di privare della libertà i cittadini, ma anche di strumenti di indagine di tale invasività e pervasività da costituire di per sé una forma di condizionamento sul libero esercizio della funzione (Cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 38/2019, Pres. Lattanzi, rel. Zanon in materia di acquisizione di tabulati telefonici di un parlamentare).

Questo delicato ma fondamentale equilibrio, costruito dai nostri Costituenti per garantire effettività al principio di separazione dei poteri dello Stato, è già stato indebolito dalla nota legge costituzionale n. 3 del 1993, che ha fortemente ridimensionato la portata dell’art. 68 della Costituzione. E’ superfluo ricordare quali fossero state le ragioni che portarono a quella riforma, frutto del più famoso ed eclatante processo politico-mediatico-giudiziario del nostro Paese, da cui scaturì una inappellabile sentenza di condanna per l’intero sistema dei partiti della prima repubblica, con la conseguente perdita di soggettività dell’intera classe politica, che ne uscì travolta e delegittimata.

Dovremmo chiederci se il risultato di quella riforma rappresenti, ancora oggi, il corretto punto di equilibrio tra le sfere di competenza e influenza tra la politica e la magistratura. Ovvero se, a distanza di oltre trent’anni da quel frangente storico, si debba rivalutare quella scelta, come peraltro era già stato ipotizzato nel recente passato dall’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il quale aveva manifestato la necessità di avviare una riflessione incondizionata su questo punto nevralgico dei rapporti fra politica e giustizia.

Le oscillazioni della giurisprudenza costituzionale sull’applicazione delle guarentigie parlamentari, confermate dall’ultima sentenza sul conflitto tra Senato e autorità giudiziaria catanese, rendono assolutamente auspicabile – e forse non più eludibile – questa riflessione, con un intervento del Parlamento che ristabilisca le garanzie e le regole che i Costituenti del 1948 avevano posto a presidio della sua autonomia, dettando con chiarezza i presupposti e le regole in ragione dei quali deve operare l’immunità.

Ciò non a tutela di privilegi di una “casta”, o per garantire impunità a questo o a quel politico, bensì a garanzia di quel principio di separazione dei poteri che sta alla base del concetto stesso di democrazia, e che Montesquieu, nella sua fondamentale opera “De l’esprit des lois”, aveva immaginato quale limite alla possibile tirannia di un potere sull’altro, perché “Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti.”

Nota della Giunta e dell’Osservatorio Corte costituzionale.

 

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