Anno: XXV - Numero 86    
Venerdì 17 Maggio 2024 ore 13:00
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Tutelare autonomia e indipendenza per garantire efficienza?

È la domanda che molti si pongono in questa tornata di tempo e i tentativi di affrancarsi da una normativa cogente sono all’ordine del giorno.

Tutelare autonomia e indipendenza per garantire efficienza?

L’Adepp (https://www.adepp.info/2022/07/cassa-forense-militi-lautonomia-delle-casse-previdenziali-e-un-diritto-fondamentale-da-tutelare) riporta un comunicato stampa dove il Presidente di Cassa Forense così dichiara:

«L’autonomia delle Casse Previdenziali è un diritto fondamentale da tutelare, consentendo agli Enti – nel rispetto rigoroso di procedure e principi generali – di effettuare gli investimenti sulla base di scelte autonome di asset allocation che si adattino alle singole realtà patrimoniali e organizzative. È importante che non si vadano a stravolgere i principi di indipendenza delle Casse nel campo degli investimenti: l’imposizione di vincoli troppo rigidi e, in alcuni casi, anacronistici, renderebbe inefficiente l’attività di investimento, svilendo le funzioni di responsabilità attribuite dagli Statuti agli Organi degli Enti e rischiando di vanificare gli importanti risultati raggiunti negli anni in termini di efficienza e rendimento del patrimonio. Se le anticipazioni dovessero essere confermate, la normativa potrebbe contrastare con la scelta di investire in comparti dedicati di un’autonoma Sicaf o Sicav (società di investimento a capitale fisso o variabile), che assicura la migliore efficienza e trasparenza di gestione, ovvero costringere l’Ente a riassumere, in maniera totalmente antieconomica, la gestione diretta degli immobili».

Il Presidente di Cassa Forense non dice che le Casse di previdenza dei professionisti, e quindi anche Cassa Forense, hanno bisogno di una regolamentazione cogente in materia di investimenti che aspettiamo da ben 11 anni e, ovviamente, un così ampio lasso di tempo trascorso nella attesa ha reso anacronistiche alcune previsione che però sono state modernizzate ai tempi.

Non credo però che si possa eccedere negli investimenti in OICR così da creare quelle che io, bonariamente, ho chiamato “poltronesofà” e che risultano evidenziate sul sito istituzionale di Cassa Forense a seguito delle mie insistenti richieste (https://www.cassaforense.it/media/9688/comitati-consultivi-advisory-board-incarichi-2020.pdf e https://www.cassaforense.it/media/10323/comitati-consultivi-advisory-board-incarichi-2021.pdf).

Regole cogenti sono indispensabili e cosi la massima trasparenza, unico antidoto alla corruzione.

Recentemente il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il Libro Verde su La competitività dei mercati finanziari italiana a supporto della crescita

(https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_pubbliche/LibroVerde-04.pdf).

Al punto 3.2 di pag. 20 del Libro Verde si incoraggia la partecipazione ai mercati dei capitali italiani da parte degli investitori e si legge: «Alcuni profili del quadro normativo, insieme a meccanismi insufficienti a promuovere la partecipazione al mercato da parte degli investitori privati, limitano ancora il mercato dei collocamenti privati ai grandi investitori istituzionali e privano un considerevole numero di potenziali investitori privati di opportunità di investimento in imprese in rapida crescita che, dal canto loro, soffrono un problema di carenza di capitali o di eccessiva dipendenza dai canali tradizionali per le proprie esigenze di finanziamento. Come rilevato anche dall’OECD è in atto una tendenza, da parte dei grandi investitori istituzionali, a investire principalmente verso le società quotate di grandi dimensioni i cui titoli sono caratterizzati da una maggiore liquidità, limitando gli investimenti in PMI. In reazione a questo quadro è emersa la necessità di intervenire con alcuni chiarimenti interpretativi sul regime dei prodotti finanziari illiquidi e complessi, nonché sull’inclusione delle casse di previdenza tra i clienti professionali e sulla possibilità per i gestori attivi di investire, per conto di clienti retail e con le adeguate tutele, in mercati riservati ai professionali. Queste misure si accompagnerebbero alle recenti innovazioni che tendono a individuare una categoria di investitori al dettaglio qualificati, a cui sia esteso l’accesso alle offerte sul mercato primario e secondario attualmente riservate agli investitori istituzionali oltre alle iniziative, in fase di studio, per stimolare la nascita di un maggior numero di investitori istituzionali domestici, con particolare riguardo alle PMI» (Dipartimento del Tesoro, Libro Verde su La competitività dei mercati finanziari italiana a supporto della crescita

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_pubbliche/LibroVerde-04.pdf).

Tale possibilità è ribadita alla pag. 34 dove si legge:

«Al fine di conferire maggiore attenzione alla categoria degli investitori professionali, che in Italia potrebbe essere ampliata in modo da favorire il flusso di investimenti verso i mercati dei capitali è stata considerata meritevole di approfondimento l’opportunità di includere gli Enti previdenziali privati e privatizzati tra i clienti professionali di diritto privato. La finalità sarebbe quella di evitare a tali soggetti, ed alle controparti con cui interagiscono, le procedure ed i costi connessi alla necessità di vedersi riconosciuti come “clienti professionali su richiesta” ed a cui non corrispondono effettivi benefici in termini di protezione e tutela, così riconoscendo in via definitiva le conoscenze e le esperienze di mercato che li contraddistinguono. Sulla base dei dati contenuti nella relazione annuale della Covip, il patrimonio amministrato è, nel complesso, superiore a 96 miliardi di euro, di cui circa i due terzi investiti ed amministrati direttamente. Un’altra questione di incertezza interpretativa affrontata riguarda la distribuzione di prodotti illiquidi e/o complessi nell’ambito della prestazione di servizi di investimento alla clientela da parte degli intermediari. Nel quadro della sopra menzionata attività di revisione della Consob dei propri orientamenti, sono state recentemente revocate le comunicazioni su tali prodotti in quanto superate dalle regole dettate dal vigente quadro normativo europeo. Sempre con riferimento agli investitori professionali, appare condiviso un aspetto già segnalato nel rapporto dell’OECD circa la necessità di fornire certezza normativa in merito alla possibilità per i gestori di attivi di investire per conto dei rispettivi clienti retail, in mercati riservati a investitori professionali. Da ultimo, in via complementare a tali interventi, è emersa l’opportunità di lavorare alla costituire un Fondo di Fondi che investa secondo logiche pubblico-privato prevalentemente in strumenti azionari quotati e o di nuova quotazione, emessi da piccole e medie imprese» (Dipartimento del Tesoro, Libro Verde su La competitività dei mercati finanziari italiana a supporto della crescita https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_pubbliche/LibroVerde-04.pdf).

Ma il Libro Verde si preoccupa anche, alla pag. 39, delle funzioni e responsabilità delle autorità di vigilanza in un’ottica di competitività:

«Sul piano comparato si registrano diversi regimi di responsabilità civile a cui sono sottoposte le Autorità di vigilanza e i cui contorni possono inoltre modificarsi nel tempo anche alla luce delle decisioni delle magistrature nazionali. I diversi regimi di responsabilità civile generano disparità di trattamento degli investitori e diversi costi di compliance per gli emittenti nei vari Stati membri in Europa, minando il perseguimento di una vera unione dei mercati dei capitali e incoraggiando comportamenti di forum shopping. Inoltre, se le autorità di vigilanza sono ritenute responsabili più frequentemente, questo a sua volta diventa un costo per il mercato stesso, a spese dei soggetti vigilati rispettosi della legge o del contribuente. Le diverse interpretazioni del diritto sviluppate dai tribunali dei vari Stati membri svolgono un ruolo aggiuntivo nell’accentuare le differenze tra i regimi. Il ventaglio di responsabilità, a seconda del Paese considerato, spazia e si muove in uno dei seguenti profili o combinazione di essi: i) un’assenza di responsabilità (“immunità pubblica”); ii) una responsabilità per dolo; iii) una responsabilità per colpa grave; iv) una responsabilità per colpa lieve (o quasi responsabilità oggettiva). Il tema è peraltro trattato nella consultazione mirata della Commissione europea, in corso sulla proposta “Listing Act: making public capital markets more attractive for EU companies and facilitating access to capital for SMEs”, con particolare riferimento alla responsabilità delle Autorità in relazione all’approvazione dei prospetti. Nella pratica, la maggior parte dei Paesi analizzati adotta nella propria legislazione, con differenti sfumature applicative, una responsabilità civile soggettiva in presenza di dolo o colpa grave. Regno Unito e Irlanda la circoscrivono ai soli casi di dolo (bad faith), mentre Francia e Svezia anche al ricorrere della colpa grave (faute lourde). In Spagna il perimetro della responsabilità introducendo una responsabilità estesa per la generalità dei danni cagionati dall’Autorità. In alcuni altri Paesi (Germania, Austria e Lussemburgo), pur conservando in generale uno schema di dolo e colpa grave, risulta più difficile convenire in giudizio l’Autorità di vigilanza in quanto è necessario dimostrare preventivamente il non perseguimento dell’interesse pubblico al quale l’Autorità è preposta per legge. In Italia il regime di responsabilità è sancito nell’art. 24, c. 6-bis della Legge sul Risparmio (L. 262/05) dove viene esplicitamente stabilito che, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, la Banca d’Italia, la CONSOB, l’IVASS, la COVIP e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave. Tenuto conto delle limitazioni della responsabilità civile che l’ordinamento nazionale prevede per i magistrati, è in fase di valutazione una definizione più accurata del perimetro di responsabilità civile dei funzionari delle Autorità di vigilanza, al fine di meglio precisare le fattispecie che integrano le ipotesi di colpa grave. È infine in considerazione l’ipotesi di introdurre una disposizione in base alla quale le azioni di responsabilità civile possono essere proposte da terzi soltanto nei confronti delle Autorità e non anche nei confronti dei componenti dei loro organi e dei loro dipendenti, salva l’azione di rivalsa secondo i rispettivi ordinamenti» (Dipartimento del Tesoro, Libro Verde su La competitività dei mercati finanziari italiana a supporto della crescita https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_pubbliche/LibroVerde-04.pdf).

Il sistema funzione se le regole sono chiare e cogenti e se le Autorità di vigilanza svolgeranno appieno il loro compito nello interesse degli iscritti.

E’ però indispensabile che gli iscritti alle varie Casse di previdenza possano scegliersi la linea di investimento più adatta alle loro esigenze così come avviene nei Fondi Pensione se, come è ormai universalmente ammesso, le pensioni del futuro dipenderanno più dai mercati finanziari che dalla contribuzione degli iscritti.

Questo, comunque, l’esito delle consultazioni: esiti della consultazione (dirittobancario.it, Competitività dei mercati finanziari: esiti della consultazione MEF sul Libro Verde).

 

 

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