Prevenzione incendi, entro il 31 ottobre
Per gli edifici esistenti alla data del 6.5.’19 l’adeguamento doveva avvenire, invece, entro il 6.5.’20.
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La vigente normativa antincendi riguardante edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendi uguale o superiore a 12 metri (per “altezza antincendi” negli edifici civili si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso) è, per gli edifici di nuova realizzazione, da tempo in vigore. Per gli edifici esistenti alla data del 6.5.’19 l’adeguamento doveva avvenire, invece, entro il 6.5.’20. Ciò, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza: in tal caso la data entro cui provvedere era il 6.5.’21. Dopo alcuni interventi legislativi, la nuova data per Resta confermata, invece, la data del 6.5.21 per adeguarsi alle disposizioni (che interessano, in sostanza, gli edifici con altezza antincendi a partire da 54 metri) riguardanti l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Tra gli adempimenti da porre in essere entro la nuova data del 31.10.’21, per gli edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendi uguale o superiore a 12 metri, vi è, in particolare, l’obbligo di esporre “un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio”. Se si tratta di edifici superiori ai 24 metri, l’obbligo in questione si concreta nell’“esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio” (istruzioni da redigersi “in lingua italiana” ma che “eventualmente, su esplicita richiesta dell’assemblea dei condòmini o qualora l’amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente”). L’inadempimento non è espressamente sanzionato. Le disposizioni che prevedono i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate (art. 2) si applicano, invece, a partire dal 6.5.’19 sia agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione sia a quelli esistenti oggetto di interventi successivi a tale data.
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