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Perché molti notai sconsigliano la donazione?

Un articolo del notaio Massimo D’Ambrosio

Perché molti notai sconsigliano la donazione?

La donazione è l’atto con cui un soggetto (donante) trasferisce ad un altro soggetto (donatario) un proprio bene per spirito di liberalità, senza, cioè, alcun corrispettivo. Si tratta di un atto che viene spesso richiesto sia perché ha un costo molto più basso rispetto ad una vendita, sia per “sistemare” i patrimoni familiari.

Revocabilità della donazione

Molti non sanno, però, che la donazione ha degli inconvenienti anche notevoli, perché è un atto revocabile e impugnabile per molti motivi. L’azione revocatoria può essere esperita dal donante per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli. Quindi anche dopo che la donazione è perfezionata e ha iniziato a dispiegare i suoi effetti, la legge prevede queste due ipotesi in cui può divenire inefficace, a seguito della pronuncia giudiziale di revocazione emessa con sentenza. L‘azione revocatoria può essere esperita anche dai creditori del donante i quali ritengano che l’atto abbia recato pregiudizio alle loro ragioni. Anche in questo caso è necessaria una pronuncia giudiziale. In entrambi i casi però l’esperimento vittorioso dell’azione revocatoria (da parte del donante o dei creditori) comporta il venir meno degli effetti della donazione con conseguente restituzione dei beni in natura o dell’equivalente in denaro.

Impugnabilità dai coeredi e dai creditori

Ma non è tutto. La donazione è considerata dal legislatore come un anticipo sulla successione, ed è pertanto soggetta agli stessi tipi di impugnazioni cui è soggetto il testamento da parte degli eredi legittimari: da parte, cioè, di quelle categorie di eredi che possono vantare un diritto ad una quota dell’eredità del donante. Il nostro ordinamento, infatti, riserva a determinati soggetti, detti “legittimari”, (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità detta “legittima” della quale non possono essere privati. Se un legittimario ritiene di essere stato privato o semplicemente leso della sua quota di legittima per effetto di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto a favore di altri soggetti (che siano altri legittimari o non), può far valere il proprio diritto (sempre in via giudiziale) all’ottenimento dell’intera quota di legittima a lui spettante mediante un’apposita azione giudiziaria, ossia l’azione di riduzione.

L’azione di riduzione va proposta dopo la morte del donante e contro il donatario, e se questi ha ceduto a terzi l’immobile che aveva ricevuto in donazione, il legittimario (solo se ed in quanto il donatario non abbia altri beni sui quali soddisfare le proprie ragioni) può chiedere ai successivi proprietari la restituzione del bene (azione di restituzione).

La prescrizione

Tutte queste azioni sono soggette a termini di prescrizione:

l’azione revocatoria proposta dal donante per ingratitudine si prescrive in 1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione;

l’azione revocatoria per sopravvenienza di figli si prescrive in 5 anni dal giorno della nascita del figlio o dalla notizia dell’esistenza del figlio o dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale;

L’azione revocatoria proposta dai creditori del donante si prescrive in 5 anni dalla data dell’atto;

l’azione di riduzione proposta dagli eredi legittimari si prescrive in 10 anni dalla morte del donante;

l’azione di restituzione proposta dagli eredi legittimari si prescrive trascorsi 20 anni dalla donazione. In termine di prescrizione viene sospeso però nel caso in cui gli eredi notifichino e trascrivano un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Naturalmente il diritto ad opporsi alla donazione è anche rinunciabile.

In sintesi si può stare tranquilli solo qualora siano passati 20 anni dalla donazione e non vi sia stata opposizione da parte degli eredi legittimari.

Problemi per rivendita e per mutuo

Proprio perché la donazione è astrattamente a rischio di un’impugnazione che la renda inefficace e renda, conseguentemente, inefficace ogni successiva rivendita o costituzione di diritti sul bene donato, rivendere un bene ricevuto per donazione è difficile, in particolar modo nel caso in cui il terzo acquirente debba fare un mutuo per acquistare l’immobile, dato che le banche non accetteranno di essere garantite da un’ipoteca su di un bene che un domani potrebbe essere loro sottratto. Ci sono dei rimedi più o meno efficaci per ovviare alla situazione sopra descritta (quali risoluzione della donazione per mutuo dissenso, fidejussioni a carico del donante e/o dei legittimari, rinuncia da parte dei legittimari all’azione di opposizione alla donazione o all’azione di restituzione, ecc.) che naturalmente vanno valutati caso per caso. Per questi motivi è bene rivolgersi preventivamente al notaio nel caso in cui si voglia fare un atto di donazione, in modo che si sia sufficientemente informati sui rischi connessi nel caso specifico e la scelta dello strumento sia sufficientemente ponderata affinchè non ci si debba pentire amaramente un domani.

A maggior ragione adeguata informativa deve essere fornita a chi vuole acquistare un immobile che provenga da una donazione.

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