Le ringhiere del lastrico solare
Una questione in relazione alla quale sorgono spesso discussioni in ambito condominiale riguarda le spese di spettanza del condòmino

Allorché tali spese concernano elementi che non svolgano funzione di copertura dell’edificio come le ringhiere: in tal caso, infatti si pone il dubbio se vadano comunque applicati i criteri di riparto di cui all’art. 1126 cod. civ. Precisato preliminarmente che per lastrico solare è da intendersi la superficie piana orizzontale di copertura dell’edificio (e che, a mente dell’art. 1126 cod. civ. – norma non toccata dalla legge di riforma – le relative riparazioni sono da porsi a carico dei condòmini ai quali detto lastrico serva da copertura, in proporzione dei due terzi, ed a carico del titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo nella misura del terzo residuo), occorre sapere, con riguardo al tema di interesse, che secondo la giurisprudenza sono da ritenersi “a completo carico dell’utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura”, mentre “tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condòmini proprietari degli appartamenti sottostanti”, in base alla proporzione di cui al citato art. 1126 cod. civ. (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 2726 del 25.2.’02). Venendo al caso che ci occupa deriva, da quanto precede, che spese collegate ad elementi non finalizzati alla copertura dell’edificio, quali le ringhiere, non possano che gravare unicamente in capo al condòmino che abbia l’uso esclusivo del lastrico. Ciò sempreché – ben inteso – un regolamento di origine contrattuale non preveda diversamente in punto.
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