La “tassa Foti”, la più ingiusta
Scarica sugli italiani sprechi pubblici impuniti enormi.
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Intenti a confrontarsi sul livello della pressione fiscale, contrapponendo ipotetiche formule matematiche ad una realtà che la gente percepisce giorno dopo giorno, i politici che ci governano hanno trascurato di considerare gli effetti della legge 7 gennaio 2026, n. 1, che modifica il regime della responsabilità per danni “erariali”, cioè causati allo Stato e agli enti pubblici. Con colpa grave, anzi con dolo perché era stato loro indicato con dovizia di particolari, durante i mesi dell’iter parlamentare, l’effetto delle norme che si apprestavano a introdurre, modificando quelle che alcuni conoscevano benissimo per essere state applicate nei confronti loro o di loro amici o sodali.
E così, impunemente, consapevoli del danno che essi causavano al sistema della finanza pubblica hanno deciso che sprechi conclamati, conseguenza di spese inutili per acquisti di beni e servizi non necessari, opere pubbliche pagate più del dovuto e/o realizzate con difetti di costruzione, beni pubblici incustoditi e, pertanto, oggetto di sottrazione fraudolenta o di degrado, quando accertati dalla Corte dei conti perché addebitati a dolo o colpa grave di un soggetto pubblico o privato incaricato del servizio, non saranno più risarciti integralmente o nella misura ritenuta congrua dal giudice contabile, ma solamente “per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”. Il resto, il settanta per cento, resta sul groppone dello Stato o degli enti pubblici, cioè finisce per gravare sui cittadini. In che misura e come? Perché queste somme, che restano a carico dei bilanci pubblici, contribuiranno, per alcuni cittadini, all’ammontare delle imposte e delle tasse, mentre per altri, i meno abbienti, saranno minori servizi per la sanità, la scuola, la sicurezza pubblica, la giustizia. Ecco perché la chiamiamo “tassa”, qualificandola ingiusta.
Ma c’è di più. Il danno provocato dalla “legge Foti” non ha effetto solamente sul minore risarcimento che prevede ma, riducendo il rischio per amministratori e funzionari di essere chiamati a pagare per i danni provocati, diminuisce la loro attenzione per la buona gestione, quindi potrà provocare ancora maggiori danni che, spesso, la sola presenza della Corte dei conti evitava. Chi conosce di queste cose, infatti, sa bene che frequentemente anche solamente una nota istruttoria, sollecitata da segnalazioni della stampa o del cittadino, induceva pubblici amministratori e funzionari a riflettere ed a verificare l’andamento di una gestione che determinava o avrebbe potuto determinare uno spreco.
In sostanza, il presidio della buona gestione finanziaria attuato dalla Corte dei conti nell’esercizio delle funzioni di controllo e nell’osservazione delle Procure regionali era di sostegno ai buoni amministratori anche rispetto alle sollecitazioni del mondo dell’economia, delle imprese e della politica a decidere spese inutili, come l’acquisizione di servizi o di beni non necessari od a prezzi eccessivi. Una miriade di sprechi che sono sotto gli occhi della gente, ovunque.
Ma, si dice, e si è sentito ripetere anche da autorevoli esponenti del Governo e del Parlamento, che la scelta legislativa è stata necessaria per esorcizzare il “timore della firma” connesso all’assunzione delle responsabilità di gestione, che spingerebbe amministratori e funzionari a non agire temendo di essere chiamati a risponderne dinanzi al giudice del danno erariale. Giustificazione all’evidenza assurda come dimostra il fatto che è sorta come un fungo improvvisamente rispetto ad una normativa coeva all’istituzione dello Stato nazionale e presente ovunque nel mondo. Semmai la politica avrebbe dovuto interrogarsi sulle cause del decrescente livello di preparazione e di esperienza della dirigenza pubblica, da ultimo affollata di soggetti nominati non a seguito di pubblico concorso ma scelti in virtù di consonanza politica o amicale.
L’assurdità della “legge Foti” è segnalata anche dal fatto che, pur avendo istituito una copertura assicurativa per “chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti”, prevede l’obbligatoria applicazione del potere riduttivo da parte del giudice e la riduzione della condanna al risarcimento da parte del responsabile nei termini che abbiamo visto.
Cosa risponderanno i nostri governanti all’Europa che ha norme le quali impongono il recupero delle spese inutili? La butteranno “in caciara”, come spesso fanno, dicendo che l’Europa s’intromette, che limita la sovranità nazionale.
Sarebbe, tuttavia, ingiusto non riconoscere che qualcosa andava messo a punto nel sistema della responsabilità per danno erariale, già oggetto di un significativo intervento di ammodernamento del processo attuato con il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della Giustizia Contabile). Ad esempio, in tema di elemento soggettivo, nella individuazione dei criteri di accertamento della gravità della colpa, da tempo sollecitata e già delineata da consolidati filoni giurisprudenziali, sarebbe stato necessario individuare le caratteristiche dell’inosservanza delle regole, in relazione al margine di discrezionalità consentito dalle buone pratiche, mentre la legge ha scelto la strada della tipizzazione delle condotte con riferimento alle sole attività procedimentali e provvedimentali, trascurando le condotte materiali, per loro natura difficilmente incasellabili in predeterminate categorie.
Anche il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali in caso di proscioglimento in istruttoria sarebbe stata una scelta giusta.
Inoltre, come si sostiene da tempo da molti, poteva essere questa l’occasione per evitare il doppio processo, penale e contabile, in casi di corruzione e peculato, prevedendo una pregiudiziale contabile. Che forse non si è voluta perché, come ricorda spesso Nicola Gratteri, Procuratore Capo della Repubblica di Napoli, la Corte dei conti mette le mani nelle tasche dei responsabili mentre il rischio penale, ad onta della entità edittale della pena, com’è noto, non spaventa i “colletti bianchi”.
Insomma, si potevano fare molte cose per aiutare amministratori e funzionari a fare bene, in serenità, nel rispetto delle leggi, come la Corte ha dimostrato nell’esercizio della funzione consultiva, nata all’interno dell’Istituto, suggerita dall’osservazione delle effettive difficoltà che s’incontrano soprattutto negli enti locali. Si é voluto seguire le aspettative di politici e funzionari di scarsa cultura ed esperienza ed i suggerimenti provenienti, come si sente dire in ambienti politici e giornalistici, da elementi della stessa Corte dei conti alla ricerca di una visibilità che non andrà oltre il pensionamento.
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