Indipendenza e autonomia della magistratura alla cinese
Sulla legge di riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario è purtroppo scaduta ad una isterica campagna sul sì e no alla separazione delle carriere tra Giudice e Pubblico Ministero, con fake news da una parte e dall’altra, con una pesante politicizzazione che non serve allo scopo.
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Ma la legge di riforma, di cui al referendum confermativa del 22 e 23 marzo, contiene tre grandi riforme: non solo la separazione delle carriere, ma anche una profonda modifica del CSM e l’introduzione dell’Alta Corte disciplinare.
Va preliminarmente chiarito che l’obiettivo della riforma non è quello di accelerare i tempi del processo per renderli ragionevoli, ma quello di renderlo “giusto”, cioè realizzare finalmente la terzietà del Giudice e la parità tra le parti del processo, in attuazione dell’art. 111 della Costituzione.
Sul processo giusto io sarei d’accordo se venisse realizzato con leggi ordinarie, mentre non lo sono se si rovesciano i principi costituzionali che hanno sin qui garantito l’indipendenza e l’autonomia della Magistratura.
Una breve esegesi del pensiero della nostra Corte Costituzionale ,mi pare importante.
«La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.
Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell’ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare “copertura costituzionale” fornita dall’art. 7, comma secondo, Cost., non si sottraggono all’accertamento della loro conformità ai “principi supremi dell’ordinamento costituzionale” (v. sentt. nn. 30 del 1971, 12 del 1972, 175 del 1973, 1 del 1977, 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte “in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana” (v. sentt. nn. 183 del 1973, 170 del 1984).» (Corte Costituzionale 1146/1988)
«5.2.1.– Occorre sgombrare il campo da un possibile equivoco, che talora gli stessi scritti difensivi delle parti tendono ad alimentare: né la revisione costituzionale del 1999 né quella del 2022 hanno determinato un’alterazione della consistenza essenziale dei princìpi fondamentali della nostra Costituzione, nonostante il principio di terzietà sia intimamente connesso al diritto di difesa, che sin dalla sentenza n. 46 del 1957 questa Corte ha dichiarato «fondamentale in ogni ordinamento basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui cardini dello Stato di diritto», e nonostante la sedes del novellato art. 9 Cost. sia proprio la parte della Carta che è dedicata ai “Princìpi fondamentali”.
Il complesso delle previsioni normative che scolpiscono l’identità della nostra Costituzione definisce quelli che la giurisprudenza di questa Corte chiama princìpi «fondamentali» o «supremi», identificabili, nel corpo della Costituzione, sulla base di saldi criterî interpretativi d’ordine testuale e storico. Tali princìpi «non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali» (sentenza n. 1146 del 1988), sicché costituiscono un limite assoluto per le fonti – pur di rango costituzionale – previste dall’art. 138 Cost. L’identità della Costituzione è pertanto definita, nel suo «contenuto essenziale», una volta per tutte dalla Costituzione stessa, senza che le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, ancorché libere di innovare anche significativamente le previsioni costituzionali, possano in alcun modo legittimamente scalfirla o alterarla, tant’è vero che, qualora fossero in contrasto con l’insieme delimitato dei princìpi fondamentali (supremi), sarebbero costituzionalmente illegittime (sull’immodificabilità di tali princìpi, fra le altre, oltre alla citata sentenza n. 1146 del 1988, le sentenze n. 159 del 2023, n. 115 del 2018, n. 118 del 2015, n. 238 del 2014, n. 134 del 2002, n. 203 del 1989 e l’ordinanza n. 24 del 2017). Se a una legge costituzionale o di revisione costituzionale fosse consentito farlo, infatti, essa introdurrebbe un nuovo limite alle successive leggi di revisione costituzionale, ponendosi come condizione della loro legittimità pur essendo pariordinata. Sennonché, il regime delle condizioni di legittimità delle fonti di rango costituzionale è definito direttamente dalla Costituzione e non è nella loro libera disponibilità: eccezion fatta per la Costituzione, nessuna fonte può essere ministra del proprio regime normativo (della propria “forza” e del proprio “valore”), che dipende sempre dalla fonte di rango superiore.» (Corte costituzionale 125/2025)
Uno di questi principi supremi è proprio la indipendenza ed autonomia della Magistratura.
Il Ministro Nordio alla trasmissione “Tagadà” del 10 febbraio u.s. su LA7 ha detto che la Magistratura ha occupato uno spazio politico, perché la politica dopo Tangentopoli, ha fatto un passo indietro e i vuoti di potere si colmano.
Il 14 novembre 2025 sempre il Ministro Nordio, rispondendo alle domande del Sole 24Ore al XXVIII Congresso della Giovane Avvocatura a Bergamo ebbe a dichiarare: “Nella riforma costituzionale proposta non c’è una volontà di rivincita e tantomeno di vendetta da parte della politica a ispirare la riforma. C’è piuttosto la necessità di un riequilibrio tra poteri, tra quello giudiziario e quello legislativo. La Magistratura non ha mai aggredito la politica e non ha mai cercato di sostituirsi ad essa, semmai è stata la politica che in maniera anche codarda ha fatto passo indietro, lasciando spazi che la magistratura ha poi occupato.”
In questi giorni, sempre il Ministro Nordio, ha detto che il sorteggio per l’elezione dei componenti del CSM rompe l’attuale meccanismo “para mafioso” con la richiesta di conoscere i nominativi dei finanziatori del Comitato del NO.
Ora, con la riforma approvata dal Parlamento, praticamente senza discussione e senza emendamenti, su diretto impulso del Governo, sottoposta al referendum confermativo, senza quorum, il Ministro Nordio pensa di recuperare il potere perduto, non già aumentando la professionalità e la correttezza della politica, ma semplicemente cambiando le regole costituzionali.
Il Governo ha già in mano il Parlamento con tutti i decreti-legge che deve ratificare a colpi di fiducia ,ora tenta di “ingabbiare” la Magistratura.
Una riforma costituzionale di così ampia portata avrebbe dovuto trovare già in Parlamento il consenso di maggioranza e opposizione, così da evitare il referendum confermativo, e quindi io vedo il rischio di una deriva autoritaria che a me sembra superiore al beneficio della separazione delle carriere che, dopo la riforma Cartabia del 2022, di fatto sono già separate.
Dietro la separazione delle carriere, tra giudicante e inquirente, vi è lo smembramento dell’attuale CSM in due CSM e la creazione dell’Alta Corte di Giustizia, il funzionamento dei quali nuovi organismi sarà demandato alla legge ordinaria e quindi alla maggioranza di Governo che è però una minoranza nel Paese, dato che ormai quasi il 50% degli elettori aventi diritto diserta le urne.
Il cittadino dovrebbe comprendere che non basta affermare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, ma bisogna anche attuarla.
Faccio un esempio concreto per capirci : l’art. 126 della Costituzione Cinese afferma che i Tribunali popolari esercitano il potere giudiziario indipendente, in conformità con le disposizioni di legge, e non sono soggetti ad interferenze da qualsiasi organo di amministrazione, ente pubblico o individuo .Ma il successivo art. 127 stabilisce che la Corte suprema del popolo è il piu’ alto organo giudiziario e che supervisiona l’amministrazione della giustizia dei tribunali del popolo e l’art.129 che le Procure del popolo della Repubblica popolare cinese sono organi dello Stato per la supervisione legale.
Nel bene e nel male, come si dice, la Magistratura deve restare libera e indipendente.
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