Narcisiste, aggressive e superficiali: le toghe “bocciate” dal Csm
Ecco i criteri per i nuovi test d’ingresso in magistratura. Ma il Consiglio detta un codice di condotta più che un esame psicologico.
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Il magistrato inadatto? Non è una questione di psicologia. La delibera che approderà mercoledì 29 luglio all’esame del plenum del Consiglio superiore della magistratura per dare attuazione ai test psicoattitudinali destinati ai futuri magistrati finisce infatti per fare qualcosa di diverso da ciò che sembrerebbe promettere il legislatore. Più che individuare i criteri per valutare la salute psicologica dei candidati, infatti, delinea il profilo del magistrato inadatto all’esercizio della giurisdizione.
Rigidità cognitiva, pensiero preconcetto, impulsività, aggressività, autoreferenzialità, abuso dell’autorità, narcisismo, protagonismo, arbitrarietà, disorganizzazione, superficialità operativa. Sono queste le condizioni individuate dal Csm, caratteristiche certamente incompatibili con la funzione giudiziaria, ma che appartengono soprattutto alla sfera professionale, metodologica, etica e deontologica più che a quella strettamente psicologica. Un paradosso che, però, non appartiene alle scelte fatte dal Csm, ma alla riforma stessa.
La delibera dà attuazione all’articolo 5 del decreto legislativo n. 44 del 2024, che ha introdotto una valutazione psicoattitudinale dei candidati dopo il superamento delle prove scritte del concorso. Una previsione che aveva già suscitato dubbi sul piano della gerarchia delle fonti, poiché la legge delega n. 71 del 2022 non contemplava l’introduzione di alcun test psicoattitudinale, limitandosi a modificare i requisiti di accesso al concorso. Ma il problema principale riguarda il contenuto della norma. Nel corso delle audizioni degli esperti erano emerse due possibili letture. La prima interpretava il test come una verifica delle capacità cognitive necessarie all’esercizio della funzione: ragionamento, problem solving, adattabilità, flessibilità mentale. La seconda riteneva invece che il riferimento legislativo ai “test psicoattitudinali” imponesse un vero accertamento di psicopatologie o disturbi della personalità incompatibili con la funzione giudiziaria. Del resto, osservavano gli stessi esperti, avrebbe poco senso verificare le capacità cognitive di candidati che hanno già superato uno dei concorsi più selettivi dell’ordinamento.
Il Csm ha scelto una terza via e ha escluso qualsiasi valutazione psicopatologica, ritenendo che i test di personalità siano scarsamente predittivi e facilmente falsificabili, ma ha anche evitato di limitarsi a una semplice verifica delle capacità cognitive. Ha costruito invece un sistema fondato su cinque aree di osservazione – cognitiva, emotiva, relazionale, etico-valoriale e organizzativa – individuando, per ciascuna, le condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria. Il risultato è un documento che parla poco di psicologia clinica e molto di cultura della giurisdizione.
Nell’area cognitiva vengono considerate incompatibili la rigidità mentale, la chiusura al confronto, la tendenza a ricercare esclusivamente conferme delle proprie convinzioni e il pensiero preconcetto. In quella emotiva assumono rilievo impulsività, instabilità e assenza di autocontrollo. Sul piano relazionale vengono censurati aggressività, autoreferenzialità, isolamento e abuso dell’autorità. Ancora più significativa è forse l’area etico-valoriale, nella quale compaiono pregiudizi, narcisismo, protagonismo e arbitrarietà, quasi a voler delineare, prima ancora che un profilo psicologico, un modello di esercizio della giurisdizione incompatibile con il ruolo del magistrato. Infine, nell’area organizzativa, assumono rilievo disorganizzazione, eccessiva delega e superficialità operativa.
È difficile sostenere che tutte queste caratteristiche siano propriamente “psicoattitudinali”. E il documento finisce così per descrivere il cattivo magistrato più che il magistrato psicologicamente inidoneo. Probabilmente il Consiglio non avrebbe potuto fare diversamente. Un vero accertamento psicopatologico avrebbe aperto questioni scientifiche e costituzionali di enorme delicatezza, una mera verifica delle capacità cognitive avrebbe invece duplicato controlli già implicitamente superati con le prove concorsuali. Da qui la scelta di una soluzione intermedia.
Anche il ruolo dei test conferma questa impostazione. La valutazione si articolerà nella somministrazione di strumenti psicometrici, seguita da un breve colloquio durante la prova orale, condotto dal presidente della commissione con l’ausilio di uno psicologo. Ma gli stessi estensori precisano che i test costituiscono soltanto strumenti di supporto alla decisione e che il giudizio finale spetterà sempre alla commissione esaminatrice, chiamata a formulare una valutazione complessiva e attuale, non prognostica.
È proprio questa conclusione a mettere in luce il limite della riforma. Il problema dell’idoneità del magistrato esiste ed è reale. Ma le qualità che distinguono un buon magistrato da uno cattivo difficilmente possono essere misurate attraverso un test psicoattitudinale. La delibera del Csm lo dimostra, forse involontariamente: il legislatore aveva chiesto uno strumento psicologico, ma il Consiglio ha finito per individuare soprattutto le caratteristiche professionali, etiche e culturali che rendono un magistrato inadatto. E non sono affatto la stessa cosa.
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