Lo stralcio dei debiti esattoriali non è automatico
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto, all'interno del proprio sito, le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali devono comunicare all'agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l'adozione dell'eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio "parziale" dei loro crediti di importo residuo fino a 1.000 euro.
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L’art. 1 comma 222 della Legge n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023 – prevede, come ormai noto, l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 dei ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di importo residuo fino a 1.000 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Nel caso in cui in cui il carico esattoriale sia formato da enti non statali, quali enti territoriali, Comuni, Casse di previdenza professionale, lo stralcio opera automaticamente solo per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Il disposto legislativo stabilisce che l’annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
Il comma 228, prevede ulteriormente che, con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese le violazioni del Codice della strada, diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi, compresi quelli dell’art. 27 comma 6 della Legge n. 689/81 e gli interessi di mora. Alcun annullamento opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.
Ai sensi del successivo comma 229, gli enti non statali possono stabilire di non applicare le disposizioni dei due commi precedenti, evitando l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi. A tal fine devono adottare entro il 31 gennaio 2023 uno specifico provvedimento da tramettere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione sempre entro la stessa data.
Dunque lo stralcio automatico dei ruoli relativamente a sanzioni del codice della strada e tributi locali è tutt’altro che automatico; decidono le amministrazioni competenti e solo in relazioni ad interessi e sanzioni; la quota capitale rimane sempre da pagare. Pazienza.
Meditate contribuenti, meditate.
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