Inps, le nuove aliquote di rendimento pubblici non si applicano alla pensione vecchiaia.
Irrilevanti le dimissioni. Le domande saranno riesaminate d'ufficio.
Le nuove aliquote di rendimento per la pensione per i dipendenti degli enti locali, della sanità, gli ufficiali giudiziari e gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate introdotte a partire dal 2024 “si applicano solo alle pensioni anticipate, comprese quelle dei lavoratori precoci” mentre “non si applicano alle pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, liquidate a seguito di cessazione per dimissioni da un rapporto di lavoro con una pubblica Amministrazione”.
Lo scrive l’Inps in un messaggio “all’esito degli approfondimenti normativi, condivisi con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, derivanti anche dall’analisi dei ricorsi amministrativi.” “Le dimissioni dal servizio rassegnate dal lavoratore, si legge, non sono rilevanti per stabilire se il suo trattamento pensionistico sia o meno interessato dall’applicazione delle aliquote di rendimento previste nella tabella di cui all’allegato II alla legge n.213/2023”. Il dato rilevante è se il soggetto accede a un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia: nel primo caso si applicano le nuove aliquote di rendimento salvo che l’accesso alla pensione sia avvenuto in forza di requisiti raggiunti entro il 31 dicembre 2023; nel secondo caso – accesso alla pensione di vecchiaia – si applicano le vecchie aliquote di rendimento.
“Le pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, le cui quote di pensione calcolate con il sistema retributivo sono state determinate applicando le aliquote di rendimento in argomento, devono essere riesaminate d’ufficio”. Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico saranno riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione del relativo trattamento. Gli eventuali indebiti scaturiti in precedenza devono essere annullati con la seguente annotazione: “insussistenza originaria del debito per errore nel calcolo della pensione”.
Per gli iscritti a queste Casse pensioni che hanno maturato una anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 le nuove regole prevedono che le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo siano calcolate con l’applicazione dell’aliquota di rendimento pari al 2,5 per cento per ogni anno di anzianità contributiva.
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