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Il lavoratore omofobo deve essere licenziato!

In data 09 Marzo 2023 la Corte di Cassazione ha sancito (sentenza n.7029 - 1) che il lavoratore omofobo deve essere licenziato.

Il lavoratore omofobo deve essere licenziato!

Si tratta di una sentenza storica poiché per la prima volta l’omofobia viene ritenuta causa legittimante per procedere al licenziamento.

Il Caso.

La vicenda riguarda due autisti della società emiliana Tper Spa.

Un uomo ed una donna.

La donna, recentemente madre di due gemelli, si trovava alla fermata del bus.

L’uomo, in quel momento alla guida del mezzo, appellava la donna, di fronte ai passeggeri ed altre persone, con frasi dialettali, del tipo:

Ma perché sei uscita incinta pure tu? Ma perché non sei lesbica tu? Come sei uscita incinta?

La donna decideva di presentare un esposto all’azienda emiliana.

L’azienda licenziava in tronco l’autista omofobo.

Particolarmente rilevanti erano le motivazioni sottese al licenziamento.

Il licenziamento era comminato in quanto l’uomo, secondo l’azienda, aveva tenuto un comportamento: “gravemente lesivo dei principi del codice etico aziendale e delle regole di civile convivenza”.

La posizione della Corte d’Appello di Bologna.

La sentenza veniva appellata.

La Corte di Appello di Bologna riteneva il licenziamento eccessivo.

Il comportamento, secondo la Corte, poteva essere definito semplicemente “inurbano”.

Conseguenza di questo differente inquadramento sarebbe stata la reintegrazione sul posto di lavoro.

La decisione della Corte di Cassazione.

Tuttavia la vicenda proseguiva e l’ultima parola spettava alla Corte di Cassazione che ribaltava la sentenza.

La Corte chiariva che non si era trattato di un comportamento in contrasto solo con la buona educazione, ma ledeva diritti più importanti.

Il riferimento è chiaramente al Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna.

Il predetto codice, infatti, considera come discriminazioni anche le molestie (2 – 3).

Secondo le parole espresse dalla Suprema Corte, “costituisce innegabile portato della evoluzione della società negli ultimi decenni l’acquisizione della consapevolezza del rispetto che merita qualunque scelta di orientamento sessuale e del fatto che essa attiene ad una sfera intima e assolutamente riservata della persona; l’intrusione in tale sfera, effettuata peraltro con modalità di scherno e senza curarsi della presenza di terze persone, non può pertanto essere considerata secondo il “modesto” standard della violazione di regole formali di buona educazione utilizzato dal giudice del reclamo, ma deve essere valutata tenendo conto della centralità che nel disegno della Carta Costituzionale assumono i diritti inviolabili dell’uomo, il riconoscimento della pari dignità sociale senza distinzione di sesso, il pieno sviluppo della persona umana, il lavoro come ambito di esplicazione della personalità dell’individuo, oggetto di particolare tutela in tutte le sue

forme ed applicazioni”.

Il riferimento alla Corte Europea.

La Corte di Cassazione, nella sentenza fa riferimento anche alla centralità dei diritti inviolabili dell’uomo nella Costituzione e nella Carta Europea dei diritti dell’uomo.

La Corte Europea ha, infatti, più volte ribadito l’importanza di rispettare la dignità di tutti gli individui.

Altrettanto importante è il riferimento al codice della privacy che definisce l’orientamento sessuale un dato “personalissimo” che non può essere divulgato o trattato.

Le conclusioni.

La sentenza è storica perché rappresenta una vittoria importante per i diritti dei lavoratori omosessuali e il rispetto della sfera personale.

Nessuno dovrebbe mai sentirsi minacciato o discriminato sul posto di lavoro per la propria scelta di orientamento sessuale.

Il rispetto reciproco deve essere la norma in ogni contesto lavorativo.

Sara Filomena Astorino Landi, legale, consulente Aduc

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29749:cassazione-civile,-sez-lav-,-09-marzo-2023,-n-7029-apprezzamenti-offensivi-sull-orientamento-sessuale-di-una-collega-non-possono-essere-qualificati-soltanto-come-condotta-inurbana&catid=16&Itemid=138#:~:text=Cassazione%20Civile%2C%20Sez.,qualificati%20soltanto%20come%20%22condotta%20inurbana%22

2 – https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198

3 – https://www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/pariOpportunita

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

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