Emergenza Coronavirus
Ricorsi per contributi Covid negati: porte chiuse ai commercialisti
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Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione afferma un principio che rischia di complicare la strada del riconoscimento del contributo Covid non ricevuto per motivi burocratici e non di diritto: il contenzioso deve essere svolto di fronte al Giudice Ordinario e non a quello tributario
Il 13 dicembre è stata pubblicata una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che riguarda la competenza a decidere su taluni ricorsi aventi ad oggetto i contributi Covid negati.
Facciamo una breve premessa, per rinfrescare il ricordo dell’argomento ed arrivare poi alla problematica dei ricorsi per contributi Covid.
Nel biennio 2020-2021, il legislatore ha introdotto alcuni contributi a fondo perduto per i soggetti che hanno subito dei danni dalla situazione epidemiologica.
Tali contributi non avevano alcuna natura tributaria (non erano crediti di imposta) ma erano delle cosiddette una tantum erogate dallo Stato, ma gestite dall’Agenzia delle Entrate.
L’art. 25 comma 12 del D. L. 34/2020 (che ha introdotto il primo dei numerosi contributi da emergenza) stabilisce che per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le stesse disposizioni che valgono per le imposte.
Le controversie, tuttavia, non stanno (ancora) riguardando gli atti di recupero di contributi indebitamente percepiti, bensì gli scarti (telematici) delle domande, per motivi più pratici che di diritto: l’inesistenza dell’IBAN indicato dal contribuente nella domanda o la partita IVA non (più) attiva.
L’atto impugnato è dunque la ricevuta di scarto, oppure il diniego di autotutela successivamente opposto dall’Agenzia delle Entrate.
Il Giudice adito è stato sempre quello tributario, sulla scorta della indicazione normativa, ancorché legata all’atto di recupero (e non allo scarto dell’istanza).
Con sorpresa, però, la Cassazione, con la summenzionata sentenza, ha stabilito che le liti di cui si tratta non possono essere devolute alla giurisdizione tributaria, proprio perché l’art. 25 comma 12 del D. L. n. 34/2020 “non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall’Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico)”.
Ciò significa che verosimilmente si avrà il trasferimento del procedimento da un ufficio giudiziario tributario a uno civile, con provvedimento del giudice tributario che declinerà la propria competenza a seguito dell’accoglimento di un’eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel prendere atto di ciò, tuttavia, non sfugge che questo ha delle conseguenze pratiche non indifferenti, la cui prima è di impedire al contribuente di farsi rappresentare dal suo dottore commercialista, cosa che fino a pochi giorni fa sembrava dovesse essere pacifica.
Si spera dunque in una correzione del tiro (inverosimile, a parere di chi scrive), al fine di evitare che, in base al motivo della mancata percezione del contributo, si debba adire al Giudice Tributario o a quello Ordinario.
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