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Edilizia e Superbonus: proroga per autorizzazioni e permessi .

Proroga permessi e chiarimenti sui requisiti per imprese che eseguono lavori con Superbonus: ancora novità per l'edilizia nel Decreto Ucraina bis

Edilizia e Superbonus: proroga per autorizzazioni e permessi .

Semplificazioni, contrasto al caro prezzi e nuove regole per lavori ammessi al Superbonus: sono le novità in materia di edilizia contenute nel decreto Taglia Prezzi o Ucraina bis (dl 51/2021) dopo le modifiche alla legge di conversione. Nel dettaglio:

proroga di un anno per i permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2021,

nuove certificazioni per imprese che effettuano lavori con Superbonus di importo superiore a 516mila euro,

obbligo di contratto edile per imprese che effettuano lavori di importo superiore a 70mila euro.

Restano immutate le disposizioni sulle compensazioni per contrastare il caro prezzi delle materie prime. Vediamo tutte le nuove norme per il settore, per il 2022 e 2023.

C’è una proroga prevista dall’articolo 10-septies per far fronte alle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dagli incrementi dei prezzi. I termini di inizio e fine lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, slittano a fine 2023. Stessa proroga anche per la Scia (segnalazione certificata inizio attività), le autorizzazioni paesaggistiche, le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, le convenzioni di lottizzazione.

Lavori Superbonus

C’è una nuova regola che si applica dal primo gennaio 2023. Per utilizzare il Superbonus e le altre agevolazioni edilizie che consentono la cessione del credito, se i lavori sono di importo superiore a 516mila euro l’impresa che li realizza deve avere la certificazione SOA. Questo vale anche per le imprese subappaltatrici. Previsto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2023, durante il quale basterà aver richiesto la certificazione. Dal successivo primo luglio, invece, si va a regime e bisogna anche averla ottenuta. Questa regola, contenuta nell’articolo 10-bis, non si applica ai lavori già in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Un’altra novità da pochi giorni in vigore, sempre relativa ai requisiti per applicare il Superbonus, è l’introduzione dell’obbligo di applicazione del contratto nazionale edilizia per le opere di importo superiore a 70mila euro. La norma contenuta nell’articolo 23-bis, chiarisce che l’obbligo si applica esclusivamente ai lavori edilizi come definiti dal dlgs 81/2008 (allegato X).

Non è stato modificato l’articolo 23 che prevede la possibilità di ottenere un contributo pari al 50% delle compensazioni a cui l’impresa ha diritto per contrastare il caro prezzi delle materie prime. Si tratta in sostanza di un’anticipazione, finanziata dal Fondo per l’adeguamento dei prezzi del MiMS, rifinanziato con 320 milioni di euro.

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