Anno: XXVIII - Numero 141    
Martedì 21 Luglio 2026 ore 13:30
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Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi - Confcommercio

Sottoscritta, tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, la stesura del Testo Unico del Ccnl per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi" (Cod. CNEL H011).

Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi - Confcommercio

Il testo, con data 3 febbraio 2026, riunisce in un’unica fonte il rinnovo contrattuale sottoscritto in data 22 marzo 2024, l’Accordo Integrativo del 28 marzo 2024 e gli ulteriori accordi succedutesi nel tempo, come l’intesa del 31 ottobre 2024 in tema di apprendistato.

Pertanto, a decorrere dalla data di sottoscrizione del suddetto accordo, gli articoli dei singoli istituti contrattuali dovranno essere presi a riferimento e richiamati con la nuova numerazione, a qualsiasi fine.

Tra le principali novità si segnala l’apposizione del codice contratto CNEL H011, finalizzata a conferire certezza, riconoscibilità e distintività al contratto.

È stato corretto il refuso relativo alla formulazione del nuovo articolo 73 sulla durata del regime di acausalità di dodici mesi valevole anche in caso di proroghe e rinnovi, come peraltro già previsto dalla legge senza conferimento di delega alla contrattazione collettiva.

A tal fine è stato eliminato l’inciso “o per il rinnovo di un contratto indipendentemente dalla durata”.

Pertanto, tale causale potrà essere legittimamente apposta ai contratti di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24 per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi.

Il Testo Unico ha chiarito l’interpretazione, tra le altre, delle norme contrattuali sui congedi di maternità (nuovo art. 201) e parentali (nuovo art. 202) individuando una specifica decorrenza per il computo dei suddetti periodi sulla maturazione dei permessi retribuiti.

Nello specifico:

– i periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima e quattordicesima mensilità, alle ferie, ai permessi di cui all’art. 161 con decorrenza dal 1° marzo 2026 – fatti salvi eventuali trattamenti di maggior favore già riconosciuti prima di tale data – ed al trattamento di fine rapporto.

– i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, permessi di cui all’art. 161 con decorrenza dal 1° marzo 2026 – fatti salvi eventuali trattamenti di maggior favore già riconosciuti prima di tale data – tredicesima e quattordicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

Vista la continua evoluzione delle figure in particolare in ambito ICT, è stata concordato, in calce al nuovo art. 118, l’impegno delle Parti ad avviare un confronto in apposita Commissione a seguito dei rilevanti aggiornamenti intervenuti in materia di mansioni e nomenclature.

Inoltre, è stata ripristinata la figura del programmatore analista al secondo livello della classificazione generale ed è stata eliminata la figura dell’analista programmatore contenuta nella famiglia del Developer.

Fonte IQ Notizie

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