Se serve il giudice per il diritto allo studio.
Un caso piemontese
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A, nome di fantasia, è un ragazzo disabile che frequenta il Liceo Scientifico Maria Curie di Pinerolo (Torino). Anche per lui ogni anno viene definito un piano educativo individualizzato (PEI) con obiettivi, ore per insegnante di sostegno e assistenza specialistica, figura che si occupa delle necessità relazionali del minore (con gli altri alunni e con l’insegnante), mansioni che non rientrano in quelle dell’insegnante di sostegno.
A., però, come diversi coetanei, l’assistenza specialistica non la riceve o almeno non per le ore necessarie e previste nel PEI. Il servizio è fornito dal Comune, in particolare a Pinerolo dal CISS (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali che opera su delega del comune) che, in cronica assenza di risorse, finisce per tagliare anche su questi servizi, tanto che la madre è costretta a fornire privatamente il servizio al figlio.
La madre di A. ha lottato per anni, sin da quando il ragazzo frequentava le scuole medie, per vedergli riconosciuti i diritti finché, stanca dei continui rimbalzi, si documenta e scopre che la giurisprudenza è favorevole e si rivolge ad Aduc.
Col sussidio dell’avv. Maria Barone viene avviato un procedimento d’urgenza presso il tribunale civile di Torino contro il comportamento del Comune, considerato discriminatorio verso gli studenti disabili.
Il giudice Enrico Astuni, già alla prima udienza accoglie l’istanza e propone un accordo che il Comune accetta: la fine del contendere in cambio del riconoscimento di tutti i diritti del minore, del risarcimento del danno subito e del rimborso delle spese legali.
L’avv. Maria Barone così commenta: l’incubo è finito, almeno per A. e sua madre. Ma non i tanti coetanei di A. che in Piemonte e in tutta Italia si vedono negare i propri diritti. Dopo questa esperienza è più che mai necessario non rassegnarsi e mollare. Un consiglio ai Comuni che, talvolta, considerano solo l’aspetto economico: far fronte ai propri doveri verso i disabili costa anche meno di quanto poi – tra rimborso danni e spese legali – si deve comunque sborsare.
Comunicato stampa dell’Aduc
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